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- di Rocco Tritto
Con ordinanza n. 4640/2024, pubblicata lo scorso 21 febbraio, la Corte di cassazione – sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da una insegnante, dispensata dal servizio per motivi di salute dall’Amministrazione di appartenenza, nei confronti della quale il Ministero dell’economia e delle finanze aveva disposto il recupero di somme stipendiali indebitamente percepite.

“In materia di pubblico impiego, ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.
Come noto, il termine straining (dal verbo inglese “to strain”, mettere sotto pressione, stressare) identifica uno stato in cui viene a trovarsi il lavoratore a seguito di comportamento ostile o stressante posto in essere volontariamente dal datore di lavoro o, comunque, da un superiore gerarchico.
Assente per malattia sul posto di lavoro per una settimana, un dipendente, a seguito di indagine effettuata da un’agenzia investigativa per conto del datore di lavoro, risultava aver prestato per due giorni, durante il periodo di infermità, attività lavorativa presso l’esercizio commerciale della propria coniuge.
Con ordinanza n. 2375/24, depositata il 24 gennaio 2024, la Cassazione - Sezione Lavoro - ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1743/19 della Corte di appello di Torino che, in accoglimento del gravame esperito dal Ministero della Salute, aveva annullato la decisione del Tribunale del capoluogo Piemontese, favorevole al ricorrente, dichiarando prescritto il dritto al risarcimento del danno subìto in conseguenza della somministrazione, durante la vita prenatale, del farmaco “Talidomide”.
