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- di Rocco Tritto
Non possono essere condannati per diffamazione i genitori che scrivono al Dirigente scolastico lamentele pesanti su un professore.
Non possono essere condannati per diffamazione i genitori che scrivono al Dirigente scolastico lamentele pesanti su un professore.
Con ordinanza n.10623, depositata il 20 aprile 2023, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da un dipendente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, e non per grave insubordinazione, siccome disposto dall’azienda nei di lui confronti, basato su contestazione che addebitava al medesimo dipendente la mancata effettuazione del lavoro straordinario, nel periodo dal 9 al 27 maggio 2016, per ragioni produttive.
Costa il licenziamento al lavoratore che si fa attestare la presenza sul posto di lavoro dal collega al quale aveva consegnato il suo badge.
La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguarda il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce una esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell’apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo.
La Corte di cassazione – Sezione Lavoro - con ordinanza n. 9453/23, depositata il 6 aprile 2023, ha confermato la sentenza della Corte territoriale di Venezia di licenziamento per scarso rendimento di un dipendente colpevole di aver prodotto molto meno dei suoi colleghi.
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