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- di Rocco Tritto
Con sentenza n. 35145, pubblicata il 15 dicembre 2023, la Corte di cassazione - sezione Lavoro - ha accolto il ricorso - avverso la decisione della Corte d’appello di Bologna n.189/2018, di parziale riforma della pronuncia del Tribunale - proposto da una lavoratrice che, a seguito di reiterati contratti ai quali illegittimamente era stato apposto un termine, aveva svolto nel periodo dal 2007 al 2014 mansioni di operatrice ai servizi prima infanzia in un asilo nido comunale, prima di essere stabilizzata per effetto di concorso bandito con una riserva di posti del 40% a favore del personale precario, con anzianità di servizio nel profilo professionale di almeno tre anni.

Il provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento di sede di una dipendente per assistere, a sensi della legge 104/1992, un familiare disabile, non può essere revocato ex abrupto dal Ministero datore di lavoro, neppure in caso di decesso del familiare stesso.
Con ordinanza n. 32807/2023, depositata il 27 novembre scorso, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un dirigente medico, dipendente di una ASL, avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 150/2018 che, analogamente alla decisione del Tribunale di Pescara, seppure con differente motivazione, aveva rigettato la richiesta del ricorrente volta a ottenere il diritto alla indennità sostitutiva (pari ad euro 45.131,27) per n. 157 giornate di ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in data 30.4.2015, per volontarie dimissioni dal servizio con preavviso, formalmente rassegnate in data 15 gennaio 2015, ma a far data dal 1° maggio 2015.
Con ordinanza n. 31790/23, pubblicata il 15 novembre 2023, la Corte di cassazione - Sezione Lavoro - ha rigettato il ricorso proposto da un dipendente di un istituto bancario avverso la sentenza n. 439/2020 con la quale la Corte d’appello di Milano confermava la decisione dal Tribunale innanzi al quale il medesimo dipendente aveva impugnato il provvedimento con cui, nel 2018, l’azienda datrice di lavoro gli aveva irrogato il licenziamento disciplinare.
Con ordinanza n.31471/23, pubblicata il 13 novembre 2023, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso avverso la decisione della Corte d’appello di Roma n. 237/2020 proposto dal datore di lavoro contro un suo dipendente da lui licenziato per sussistenza di giustificato motivo oggettivo, per “sopraggiunta inidoneità alla mansione”.
