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- di Rocco Tritto
Con sentenza n.40702/23, depositata il 5 ottobre 2023, la Corte di cassazione – VI Sezione penale – ha accolto il ricorso, presentato ai soli effetti civili dalla parte civile (una Spa, a prevalente capitale pubblico), avverso la sentenza, del 3 marzo 2022, della Corte d’appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di assoluzione dell’imputato dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 314, secondo comma, cod. pen. (peculato), per avere, nei primi mesi del 2013, quale responsabile dell'ufficio acquisti della medesima società, utilizzato sistematicamente, per circa quattro o cinque ore al giorno durante l'orario di servizio, la strumentazione informatica affidatagli, per svolgere ricerche, connettendosi a siti web per ricercare materiale utile per le sue pubblicazioni su tematiche storico militari, così omettendo di fatto di svolgere alcuna prestazione lavorativa, addossando all'ente di appartenenza le spese e i costi per effettuare tali ricerche in "internet", avendo egli memorizzato sulla sua postazione informatica 19 file su argomenti storico militari, 5.848 video e 1.329 file fotografici dal contenuto pornografico.

Con sentenza n. 2407 del 5 settembre 2023, il Tribunale di Lecce – Sezione 1^ – ha condannato il Ministero di Giustizia a risarcire il danno patrimoniale (oltre 647mila euro) e non patrimoniale (circa 294mila euro) patito dal coniuge superstite per la morte del lavoratore, non fumatore, per neoplasia polmonare dovuta all’esposizione al fumo passivo sul luogo di lavoro.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP/Garante Privacy) dà notizia, con la Newsletter pubblicata in data odierna, di un importante
Con ordinanza n. 25191 del 24 luglio 2023, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da un’azienda di trasporto pubblico locale avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 43/2018, che aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno differenziale da patologia professionale, pari ad euro 148.759, da cui detrarre l’importo indennizzabile dall’Inail.
