Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 05 Mar 2026

Con ordinanza n. 34155, depositata il 6 dicembre 2023, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un’Azienda Sanitaria Locale Toscana, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 557/2017.

Con tale sentenza, la predetta Corte d’Appello, in riforma della decisione del Tribunale di Firenze, aveva accolto la domanda, proposta da un Dirigente medico dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), avente ad oggetto la condanna della medesima ASL al pagamento delle differenze retributive maturate a seguito dello svolgimento, per oltre un quinquennio, da parte dell’appellante delle mansioni di dirigente di struttura complessa, in sostituzione del titolare andato in quiescenza, percependo soltanto la speciale indennità sostitutiva di cui all’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica, sottoscritto in data 8 giugno 2000.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, riportandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.”.

Spese di giustizia compensate tra le parti, per l’alterno esito dei vari gradi del processo.

Rocco Tritto
rocco Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Anthropic, l’IA che rifiuta le armi e resiste all'ultimatum del Pentagono

Scade oggi l’ultimatum del Pentagono ad Anthropic, l’azienda di intelligenza artificiale che si...
empty alt

“Adwa. Una vittoria africana”, film per ricordare le Vittime del Colonialismo italiano

Una serata all’insegna del cinema e della memoria, nell’ambito della campagna per l’istituzione di...
empty alt

La situazione in Ucraina a quattro anni dall'inizio della guerra

Il 3 marzo del 2022 ho scritto un articolo il cui titolo diceva: "Tocca all'Europa non alla Nato"....
empty alt

I dazi ideologici USA in due secoli hanno prodotto solo recessione

Se avete voglia di convincervi della dannosità dei dazi per un’economia avanzata, potete dedicare...
empty alt

“Basta favori ai mercanti d’armi”, giù le mani dalle legge 185/90

Le organizzazioni promotrici della campagna “Basta favori ai mercanti di armi” hanno espresso...
empty alt

Locali inidonei, rifiuto di svolgere attività lavorativa, nullità del licenziamento

Con ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso...
Back To Top