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- di Rocco Tritto
Con sentenza n. 32733/2023, pubblicata il 27 luglio scorso, la Corte di cassazione - 3^ Sezione penale - ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione con la quale il Tribunale di Asti - ritenendo sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - aveva assolto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, un datore di lavoro dal reato di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, della legge 300/1970, per aver installato all’interno dell’azienda un impianto di videosorveglianza, in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali o di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Con sentenza n. 23295/2023, depositata in data odierna, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 21/2020, di conferma della decisione del Tribunale di Arezzo, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa adottato dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente per aver tenuto nei confronti di una giovane collega “comportamenti consistenti in allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale”, denunciati in due diverse occasioni dalla lavoratrice alla direzione aziendale.
Niente da fare per un dipendente che si è visto confermare anche in Cassazione il licenziamento inflittogli dall’Amministrazione di appartenenza per aver attestato falsamente la presenza in servizio, nel periodo da aprile e maggio 2018, del suo superiore gerarchico, utilizzando il badge del medesimo superiore.
Con sentenza n. 18518/23, pubblicata ieri, 28 giugno 2023, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso – proposto da un dipendente già in servizio come autista presso Atac spa, azienda interamente posseduta da Roma Capitale, che gestisce il trasporto pubblico a Roma – avverso la decisione n.607/20 della Corte d’appello di Roma, che aveva accolto il reclamo presentato dall’Azienda stessa contro la sentenza n.5956/19 del Giudice del Lavoro di Roma, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente medesimo, ordinandone la reintegra in servizio.
Con ordinanza n.17643/23, depositata il 20 giugno 2023, la sezione Lavoro della Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da un ente pubblico avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 428/2016, che aveva confermato, seppure in parte, la decisione del Tribunale del capoluogo lombardo che aveva dichiarato il diritto della ricorrente, dipendente pubblica cessata dal servizio per dimissioni, alla monetizzazione delle ferie non godute per un numero di 124 giorni (anziché dei 248 richiesti), con l’ultima retribuzione giornaliera in godimento ed al compenso incentivante.
