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Giovedì, 05 Mar 2026

Come noto, il termine straining (dal verbo inglese “to strain”, mettere sotto pressione, stressare) identifica uno stato in cui viene a trovarsi il lavoratore a seguito di comportamento ostile o stressante posto in essere volontariamente dal datore di lavoro o, comunque, da un superiore gerarchico.

Ebbene, la Corte di Appello di Perugia - Sezione Lavoro -, con sentenza n. 118/2023, in parziale riforma della decisione n. 185/2022 del Tribunale che aveva riconosciuto la dequalificazione professionale ma non il comportamento vessatorio del datore di lavoro, ha parzialmente accolto le richieste dalla lavoratrice dipendente di una Fondazione (già ente pubblico non economico), formulate nell’atto di appello incidentale, stabilendo che alla stessa spetta, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, anche il risarcimento per le azioni costrittive, vessatorie e intimidatorie, poste in essere nei di lei confronti e, in parte, anche il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per il periodo a decorrere dall’inquadramento formale nel profilo dirigenziale, il tutto per una somma di poco superiore a 72mila euro.

In merito allo straining subito dalla dipendente, i Giudici della Corte territoriale hanno inteso fare proprie le valutazioni tecniche contenute in una relazione, redatta da uno specialista in neuropsichiatria, prodotta in giudizio dalla dipendente medesima, secondo la quale la condizione psicopatologica risulta “grave e definita, diagnosticamente inquadrabile in un disturbo Post-traumatico da stress … riferibile, nella sua genesi e nelle sue motivazioni, alle vicissitudini lavorative …”.

Le azioni poste in essere nei confronti della dipendente, si chiarisce nella predetta relazione, sono state “percepite e vissute come azioni costrittive, ostili, offensive, vessatorie, intimidatorie e induttivamente dequalificanti”, causa di “uno stress continuo, intenso, ad elevata carica psichicamente lesiva”, con la specificazione che “non esistono alternative diagnostiche, e si escludono antecedenti o eventuali fattori concausali” e che le patologie sofferte dalla lavoratrice non sono passibili di miglioramento, “anzi non possono escludersi viraggi futuri in senso peggiorativo”.

Inoltre, la controparte datoriale “non ha fornito argomenti di alcun tipo che possano mettere in dubbio le conclusioni tecniche del consulente di parte dell’appellata”.

In conclusione, accertata in sede di appello la responsabilità datoriale per il danno non patrimoniale subito perché conseguente all’inadempimento riguardante l’organizzazione dell’ambiente, fortemente stressogeno a causa della condotta vessatoria del superiore, all’interno del quale la dipendente è stata costretta a prestare la propria attività.

Rocco Tritto
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