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- di Rocco Tritto
Con ordinanza n. 7640/2024, pubblicata lo scorso 21 marzo, la Cassazione – sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da un Istituto bancario avverso la decisione della Corte d’appello di L’Aquila n. 712/2019, che aveva condannato l’Istituto ricorrente al pagamento in favore di una sua dipendente dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale (per la durata di mesi 6), nonché a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per la somma complessiva di euro 19.874,00, oltre interessi legali.

L’utilizzo da parte del lavoratore di permessi ex lege n. 104/1992 per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile, può costituire giusta causa di licenziamento per violazione della finalità per la quale il beneficio viene riconosciuto.
Con sentenza n. 10076/2024, pubblicata lo scorso 8 marzo, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un dipendente comunale avverso la decisione della Corte di Appello di Napoli, che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti del medesimo dipendente per sopravvenuta prescrizione del reato ascrittogli (falsa attestazione della presenza in ufficio con mezzi fraudolenti), con condanna al pagamento delle spese di giustizia a favore della parte civile.
Con ordinanza n. 4640/2024, pubblicata lo scorso 21 febbraio, la Corte di cassazione – sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da una insegnante, dispensata dal servizio per motivi di salute dall’Amministrazione di appartenenza, nei confronti della quale il Ministero dell’economia e delle finanze aveva disposto il recupero di somme stipendiali indebitamente percepite.
“In materia di pubblico impiego, ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.
