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Giovedì, 05 Mar 2026

Con sentenza n.1999/2024, depositata il 17 gennaio scorso, la Corte di Cassazione - Sez. Penale - ha respinto il ricorso avverso la decisione del 1° dicembre 2022 della Corte d’appello - Sezione Distaccata di Sassari – di conferma della sentenza del Tribunale che aveva condannato due dipendenti pubblici quali responsabili di truffa aggravata ai danni dello Stato e di inesatta indicazione dell’orario di lavoro (art. 55 quinquies,

d.lgs. 165/2001).

I Giudici della Suprema Corte, nel ritenere inammissibile il ricorso in quanto proposto per motivi manifestamente non fondati, ha, tra l’altro, osservato che l’insussistenza del reato di truffa invocata dagli imputati non può essere accolta in quanto “secondo una costante interpretazione, la falsa attestazione del pubblico dipendente in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro e integra in reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontana senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. E nel caso in esame, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno ritenuto che i due dipendenti attraverso il reciproco scambio di badge avessero falsamente attestato l’entrata e l’uscita dal servizio”.

In conclusione, ricorso respinto, con ulteriore condanna dei due imputati al pagamento delle spese processuali nonché, “ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso” stesso, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Rocco Tritto
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