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- di Rocco Tritto
Con sentenza n. 2618/2025, pubblicata lo scorso 4 febbraio, la Corte di cassazione - sezione Lavoro – ha respinto il ricorso di un lavoratore dipendente avverso la decisione n.837/2023 della Corte di Appello di Roma, di conferma della sentenza del Tribunale con la quale era stata respinta
la domanda del lavoratore ricorrente per l'accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimato al medesimo dalla società datrice di lavoro, per avere, durante il periodo di congedo parentale retribuito ex art. 32 D.Lgs. n 151/2001, svolto attività lavorativa di compravendita di autovetture, in conflitto con le finalità per le quali era stato concesso il congedo stesso.

Con sentenza n.605/2025, la Cassazione – sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la decisione della Corte d’Appello di Napoli n.598/2021 che, in riforma di quando statuito dal Tribunale, aveva accolto la domanda di un lavoratore disabile finalizzata a poter effettuare in regime di smart working le stesse mansioni svolte presso la sede di assegnazione, ritenendo ininfluente la circostanza, dedotta dalla medesima società, che all’interno del relativo regolamento aziendale era escluso lo smart working per i profili svolgenti le medesime attività del lavoratore ricorrente.
Con sentenza n. 31712/2024, pubblicata il 10 dicembre scorso, la Corte di Cassazione – sezione Lavoro – nel rigettare il ricorso proposto da un’azienda avverso la decisione della Corte d’Appello di Milano n. 495/2020, ha ribadito il proprio orientamento consolidato in materia di retribuzione spettante per prestazione effettuata dai lavoratori dipendenti nella giornata di domenica.
Con ordinanza n.26514/2024, pubblicata il 21 ottobre scorso, la Cassazione – sezione Lavoro – ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1243/2021, che aveva travolto la decisione del Tribunale del capoluogo della Sicilia di annullamento del provvedimento di licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro nei confronti del medesimo lavoratore.
