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- di Rocco Tritto
Dopo due sconfitte, sia innanzi al Tribunale di Napoli che alla Corte d’appello, per il dirigente responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza e Fiscale di un’Azienda speciale comunale è arrivata una vittoria in Cassazione dove, la sezione Lavoro, con sentenza n. 12688/2024, pubblicata lo scorso 9 maggio, ha accolto il ricorso del ricorrente, a motivo che la Corte territoriale, nell’emettere la sentenza espulsiva per giusta causa, riteneva che la sussistenza di una causa giustificativa del licenziamento rendesse superfluo l'esame del carattere ritorsivo dello stesso.

Il Consiglio di Stato, organo supremo della giustizia amministrativa, con sentenza n.3855/2024, pubblicata scorso 29 aprile, ha esaminato un ricorso, avverso una sentenza del Tar del Lazio (n.4388/2022), avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio serbato dalla P.A. in ordine a una richiesta di scorrimento di graduatoria da parte di candidati risultati idonei in un concorso pubblico.
Dopo Tribunale e Corte d’appello, anche la Cassazione, con ordinanza n. 8642/2024 del 2 aprile 2024, ha confermato la sanzione disciplinare irrogata da un Comune ad un proprio dirigente, incolpato per mancato controllo e omessa vigilanza sulle procedure di data entry che avevano determinato, per difetto di registrazione del sistema, la mancata notifica di un numero rilevante di atti, con conseguente grave danno economico per l’ente, potenzialmente stimato in circa 250mila euro.
Il lavoratore ha sempre diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta.
Con sentenza n. 11731/2024, pubblicata il 2 maggio scorso, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un’azienda avverso la decisione della Corte d’appello di Firenze n. 452/2021 di conferma della sentenza di primo grado di nullità del licenziamento, in quanto discriminatorio, intimato a un dipendente affetto da neoplasia in forma grave.
