- Dettagli
- di Redazione
Con ordinanza n. 8738/2026, depositata in data 8 aprile 2026, la Corte di cassazione (sez. Lavoro) nell’accogliere il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze - che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro sulla base di contestazione che ascriveva “la simulazione dello stato di malattia al fine di non svolgere le nuove mansioni assegnategli, mansioni a lui non gradite” - ha ribadito che il datore di lavoro, che intenda fondare il licenziamento disciplinare sulla simulazione dello stato di malattia, deve assumersi un onere probatorio estremamente rigoroso, soprattutto quando il lavoratore è in possesso di certificazione medica attestante una patologia, ivi comprese quelle psichiche.

Con ordinanza n. 8813/2025, pubblicata l’11 novembre scorso, il Consiglio di Stato (CdS) in merito al ricorso in appello n. 7267/2023 - proposto da Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Salute - ha sospeso il proprio giudizio, inviando in via pregiudiziale gli atti di causa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sede a Lussemburgo.
Con ordinanza n. 28790/2025, depositata lo scorso 31 ottobre, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un’azienda, con sedi sia in Italia che in altri undici paesi Ue, avverso la sentenza n.252/2020, della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva accolto il ricorso in appello di alcune sigle sindacali.
