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- di Redazione
Con ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un datore di lavoro avverso la decisione della Corte di appello di Catanzaro che, con sentenza n. 364/2024, nel confermare il verdetto del Tribunale, aveva ritenuto ritorsivo il licenziamento di una dipendente disposto a seguito del rifiuto della medesima a svolgere le proprie mansioni in ambiente ritenuto del tutto inidoneo.

Con ordinanza n. 8813/2025, pubblicata l’11 novembre scorso, il Consiglio di Stato (CdS) in merito al ricorso in appello n. 7267/2023 - proposto da Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Salute - ha sospeso il proprio giudizio, inviando in via pregiudiziale gli atti di causa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sede a Lussemburgo.
Con ordinanza n. 28790/2025, depositata lo scorso 31 ottobre, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un’azienda, con sedi sia in Italia che in altri undici paesi Ue, avverso la sentenza n.252/2020, della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva accolto il ricorso in appello di alcune sigle sindacali.
Con sentenza n. 14122/2025, pubblicata il 17 luglio scorso, il Tar del Lazio si è pronunciato in merito al ricorso proposto da un candidato risultato non idoneo al conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale (ASN), settore 06/A3, alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia, a seguito di giudizio negativo espresso dai componenti delle commissione esaminatrice, per i quali le pubblicazioni del medesimo candidato “sebbene di qualità”, risultavano, a loro avviso, per lo più “concentrate su tematiche poco pertinenti al settore di riferimento …”.
