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- di Rocco Tritto
Con ordinanza n. 25840/2024, pubblicata lo scorso 27 settembre, la Cassazione - sezione Lavoro - ha rigettato il ricorso proposto da un’azienda della Regione Campania avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 553/2023, di conferma della decisione del Tribunale di Benevento che aveva condannato la stessa azienda, in accoglimento della domanda avanzata da un dipendente, a corrispondere al medesimo dipendente, relativamente ai periodi di assenza per ferie, anche alcune indennità correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché i buoni pasto per gli stessi periodi.

Con ordinanza n. 23858/2024, pubblicata il 5 settembre scorso, la Corte di cassazione – sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3675/2021 che, contrariamente a quanto deciso dal Giudice di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale la medesima società aveva inflitto a una dipendente la sanzione del licenziamento.
Costa la perdita del posto di lavoro a un dipendente di un’azienda della Regione Campania che, pur essendo in malattia, scende comunque sul rettangolo di gioco per partecipare, con la sua squadra, a una partita di campionato di calcio dilettantistico.
Con sentenza depositata il 18 luglio 2024, il Giudice di Pace di Rimini ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso l'ordinanza-ingiunzione della Prefettura per violazione dell'art. 186/2 comma lett. A del CdS., con sospensione della patente di guida per mesi tre.
Con ordinanza n. 20698/2024, pubblicata il 25 luglio scorso, la Corte di cassazione - sezione Lavoro - ha accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2673/2021 che, pur confermando la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare adottato dal datore di lavoro nei confronti della ricorrente, ha riconosciuto alla stessa un aumento della indennità risarcitoria onnicomprensiva da dodici a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ma non la reintegra nel posto di lavoro.
