- Dettagli
- di Redazione
Con ordinanza n. 25724/2024, la Corte di Cassazione - sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1327/2021 che, in riforma della decisione del Tribunale, aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del medesimo lavoratore addetto al servizio di recapito postale con ciclomotore, perché in possesso di patente di guida scaduta e con il casco non allacciato.

Con ordinanza n. 25840/2024, pubblicata lo scorso 27 settembre, la Cassazione - sezione Lavoro - ha rigettato il ricorso proposto da un’azienda della Regione Campania avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 553/2023, di conferma della decisione del Tribunale di Benevento che aveva condannato la stessa azienda, in accoglimento della domanda avanzata da un dipendente, a corrispondere al medesimo dipendente, relativamente ai periodi di assenza per ferie, anche alcune indennità correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché i buoni pasto per gli stessi periodi.
Con ordinanza n. 23858/2024, pubblicata il 5 settembre scorso, la Corte di cassazione – sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3675/2021 che, contrariamente a quanto deciso dal Giudice di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale la medesima società aveva inflitto a una dipendente la sanzione del licenziamento.
Costa la perdita del posto di lavoro a un dipendente di un’azienda della Regione Campania che, pur essendo in malattia, scende comunque sul rettangolo di gioco per partecipare, con la sua squadra, a una partita di campionato di calcio dilettantistico.
Con sentenza depositata il 18 luglio 2024, il Giudice di Pace di Rimini ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso l'ordinanza-ingiunzione della Prefettura per violazione dell'art. 186/2 comma lett. A del CdS., con sospensione della patente di guida per mesi tre.
