La Corte di cassazione – sezione Lavoro – con ordinanza n. 15548/2023, pubblicata lo scorso 1° giugno, ha accolto il ricorso proposto da un dipendente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in forza a un Circolo Didattico, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2211/2016, con la quale veniva confermata pronuncia del Tribunale di Foggia, di rigetto del ricorso presentato dallo stesso dipendente, componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), volto a ottenere l’annullamento del trasferimento di Ufficio ad altra sede di lavoro per incompatibilità ambientale.
A supporto del ricorso innanzi alla Cassazione, il ricorrente sottoponeva due motivi, entrambi volti a censurare la violazione da parte dell’Amministrazione di precise norme di legge e contrattuali che subordinano il trasferimento dei lavoratori componenti della RSU (equiparati ai dirigenti delle rappresentanze aziendali) “al preventivo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza che, nella specie, non era stato acquisito, con effetto preclusivo sul disposto trasferimento”, con la conseguenza che “non potevano assumere alcun rilievo le asserite esigenze tecniche, organizzative e produttive, ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, individuate in una accertata incompatibilità ambientale, poste erroneamente a fondamento della impugnata decisione”.
Nell’accogliere il ricorso del lavoratore sindacalista, oggetto di trasferimento per asserita incompatibilità ambientale, i Giudici della Suprema Corte hanno ribadito che è illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il nulla osta dell’organizzazione dei lavoratori di appartenenza, oltre che della rappresentanza sindacale unitaria di cui l’interessato era componente, dovendosi ritenere che le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, puntualmente regolate nella legge 300/70, siano applicabili anche al pubblico impiego grazie al combinato disposto degli articoli 42 comma 6 e 51 comma 2 del decreto legislativo 165/01 e dai ccnl.
In mancanza di detto nulla osta, non vale scrutinare l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resterebbe comunque inficiato da una presunzione di antisindacalità.
Rocco Tritto