Giornale on-line fondato nel 2004

Lunedì, 19 Gen 2026

e mail ID6939Con sentenza n. 22631/23, depositata il 24 maggio 2023, la Corte di Cassazione – V Sezione penale – ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, di conferma di quella del Giudice di pace, che l’aveva riconosciuto colpevole del reato di diffamazione (art. 595 c.p.), per aver offeso - nell’ambito di una conversazione via mail con più persone, la reputazione di un collega consulente, paragonando la fondatezza di un suo lavoro a quella di un mago, con condanna anche al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile.

I giudici della Suprema Corte, in primo luogo, hanno ribadito un principio di diritto ormai pacifico e consolidato presso la medesima Corte, in base al quale “l’invio di una mail dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra questi vi sia l’offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta di destinazione”.

A seguire, la Corte ha altresì riaffermato che “è la nozione di «presenza» dell’offeso ad assurgere a criterio distintivo tra l’ingiuria e la diffamazione e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza); criterio, questo, che vale anche in caso di presenza solo ‘virtuale’ dell’offeso”.

Pertanto, precisano i giudici, se l’offesa viene pronunciata durante una riunione “a distanza” o “da remoto”, tra più persone collegate, tra le quali anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi dell’ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato); di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in eccezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

SSN, Corte dei conti: persistono forti disomogeneità territoriali e criticità gestionali

Il Sistema Sanitario Nazionale dopo la pandemia risulta ancora segnato da forti disomogeneità...
empty alt

“Divine Comedy”, film che racconta con ironia la dura vita in Iran dei registi non allineati

Divine Comedy, regia di Ali Asgari, con Bahram Ark (Bahra), Sadaf Asgari (Sadaf), Faezeh Rad...
empty alt

Intelligenza Artificiale, un ampio dossier sulla rivista "Prisma"

Il numero di gennaio 2026 della prestigiosa rivista Prisma dedica un ampio dossier...
empty alt

Sempre più dipendenti dal Made in China, 2025 da record per l’export del Dragone

A quanto pare, la guerra commerciale fa bene alla Cina, visto che ha chiuso il 2025 con un surplus...
empty alt

Database documenta oltre 4mila presunti abusi dei diritti umani o ambientali ascrivibili a multinazionali

Il 98% delle grandi imprese multinazionali europee monitorate ha commesso almeno un presunto abuso dei...
empty alt

I fiumi molto spesso smettono di scorrere

I fiumi non sono semplici linee blu disegnate su una mappa, ma sistemi vivi che si muovono e...
Back To Top