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- di Rocco Tritto
Dopo due sentenze conformi, non positive, emesse dal Tribunale e dalla Corte d’appello, anche il terzo grado di giudizio, svoltosi innanzi alla Corte di cassazione, conclusosi con la sentenza n. 15140/2023, pubblicata ieri 30 maggio, non ha arriso ad un lavoratore che, dopo essere stato assunto con contratto a tempo determinato per la durata di un anno, si era visto notificare dall’azienda datrice di lavoro lettera di licenziamento per giusta causa.

Deve ritenersi illegittimo il trattamento dei dati personali dei dipendenti effettuato dal datore che impiega strumenti di rilevazione biometrica per controllare l’accesso ai luoghi di lavoro senza uno specifico consenso espresso dai lavoratori e detta illegittimità perdura fino a quando il datore non assicura la memorizzazione dei dati su di un supporto posto nell’esclusiva disponibilità dei dipendenti.
Risponde di omicidio colposo il sanitario che attesti l’idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito deceduto nel corso di un allenamento a causa di una patologia cardiologia non diagnosticata dal sanitario per l’omessa effettuazione di esami strumentali più approfonditi laddove, in presenza di tracciati elettrocardiografici sospetti, il medico avrebbe dovuto doverosamente potenziare la verifica dell’integrità psico-fisica del paziente per prevenire gli eventi nefasti previsti dai protocolli.
