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Giovedì, 05 Mar 2026

corte cassazione 1280x720Con ordinanza n.17643/23, depositata il 20 giugno 2023, la sezione Lavoro della Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da un ente pubblico avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 428/2016, che aveva confermato, seppure in parte, la decisione del Tribunale del capoluogo lombardo che aveva dichiarato il diritto della ricorrente, dipendente pubblica cessata dal servizio per dimissioni, alla monetizzazione delle ferie non godute per un numero di 124 giorni (anziché dei 248 richiesti), con l’ultima retribuzione giornaliera in godimento ed al compenso incentivante.

Tale ultimo emolumento è stato, però, negato dalla Corte d’appello che, invece, ha riconosciuto la monetizzazione per tutti i giorni di ferie non godute, in considerazione del fatto la prescrizione del detto diritto non decorre in costanza del rapporto di lavoro, ma dal momento della sua cessazione, siccome previsto dall’art. 7 della direttiva europea n. 2003/88 e della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE.

Per la giustizia comunitaria, infatti, "non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che la medesima direttiva gli conferisce".

In propostito, per i giudici comunitari, l’onere della prova "incombe al datore di lavoro e, ove quest’ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’art. 7, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88".

Nel respingere il ricorso proposto dall’ente pubblico, la Suprema Corte, conformemente all’orientamento della Corte di giustizia Ue, ha enunciato il seguente principio di diritto (che vale anche per il privato): “La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

Rocco Tritto
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