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- di Rocco Tritto
Con sentenza n. 11174, la Corte di cassazione, Sez. Lav., depositata il 27 aprile 2023, ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro che aveva intimato il licenziamento al proprio dipendente per giustificato motivo oggettivo, per la non proficuità della prestazione lavorativa resa dal medesimo dipendente, in considerazione delle modalità e del rilevante numero delle assenze realizzate nell’arco temporale dal 1° giugno 2008 al 31 ottobre 2014, per complessive 808 giornate lavorative.

Con ordinanza n.10623, depositata il 20 aprile 2023, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da un dipendente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, e non per grave insubordinazione, siccome disposto dall’azienda nei di lui confronti, basato su contestazione che addebitava al medesimo dipendente la mancata effettuazione del lavoro straordinario, nel periodo dal 9 al 27 maggio 2016, per ragioni produttive.
Costa il licenziamento al lavoratore che si fa attestare la presenza sul posto di lavoro dal collega al quale aveva consegnato il suo badge.
La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguarda il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce una esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell’apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo.
