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Giovedì, 05 Mar 2026

Con ordinanza n.31471/23, pubblicata il 13 novembre 2023, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso avverso la decisione della Corte d’appello di Roma n. 237/2020 proposto dal datore di lavoro contro un suo dipendente da lui licenziato per sussistenza di giustificato motivo oggettivo, per “sopraggiunta inidoneità alla mansione”.

Il dipendente, già reintegrato nel posto di lavoro con sentenza del Tribunale, aveva sempre addotto di poter continuare la propria attività lavorativa, anche se con alcune limitazioni.

Di diverso avviso il datore di lavoro che “ritiene legittimo il licenziamento in presenza di una mutata condizione fisica del lavoratore che ne limita la prestazione lavorativa, rispetto alla quale sarebbe venuta meno l’interesse datoriale all’adempimento parziale”.

Per la Corte d’appello, invece, il provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro non era supportato da giustificato motivo oggettivo bensì qualificabile come “discriminatorio per ragioni di handicap” e, in quanto tale, da esaminare in base alle disposizioni contenute nella direttiva 78/2000/CE del 27/11/2000 sulla parità di trattamento in tema di occupazione, “sussistendo sia il presupposto oggettivo dell’attinenza della controversia alle condizioni di lavoro, sia il fattore soggettivo dell’handicap”.

La Corte territoriale, inoltre, evidenziava che “per la tutela del lavoratore che viene a trovarsi in una situazione di duratura menomazione che non lo ponga in situazione di uguaglianza con gli altri lavoratori, l’art. 5 della citata direttiva prevede ‘soluzioni ragionevoli’, con l’unica eccezione del caso in cui tali soluzioni ‘richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato’ “.

La direttiva dianzi citata è stata recepita dall’Italia con D. L. n. 76/2013, convertito in L. 99/2013, mentre, a decorrere dal 1/2/2022, all’art. 3 del d. lgs. 216/2003 è stato aggiunto il comma 3-bis, che così recita: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.

In conclusione, rigetto del ricorso e conferma da parte della Suprema Corte della reintegra del dipendente nel posto di lavoro, anche perché “quand’anche la conservazione del rapporto di lavoro (da parte del dipendente illegittimamente licenziato, ndr) comporti costi aggiuntivi in considerazione della sua ridotta produttività (dovuta a ragioni di salute), non dimeno questo non sarebbe di per sé sufficiente ad escludere l’esistenza di ‘accomodamenti ragionevoli’ (che in astratto possono consistere anche nell’adibizione del lavoratore a diverse mansioni, pure inferiori), i quali vengono meno solo laddove comportino un sacrificio economico sproporzionato del datore di lavoro”.

Rocco Tritto
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