Con sentenza n. 14122/2025, pubblicata il 17 luglio scorso, il Tar del Lazio si è pronunciato in merito al ricorso proposto da un candidato risultato non idoneo al conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale (ASN), settore 06/A3, alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia, a seguito di giudizio negativo espresso dai componenti delle commissione esaminatrice, per i quali le pubblicazioni del medesimo candidato “sebbene di qualità”, risultavano, a loro avviso, per lo più “concentrate su tematiche poco pertinenti al settore di riferimento …”.
Il ricorrente, che nel 2023 aveva conseguito con giudizio unanime della commissione l’Abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia dello stesso settore di riferimento, adisce l’organo di giustizia amministrativa per contestare in maniera articolata il giudizio negativo espresso dalla commissione esaminatrice, in quanto “i commissari, con giudizi molto simili, trasfusi poi nel giudizio collegiale, hanno deciso nel senso di non ritenerlo idoneo ad ottenere la prima fascia, sostanzialmente con l’unica motivazione della non piena afferenza delle tematiche trattate (malattie prioniche) con il settore concorsuale” e senza peraltro indicare “il settore scientifico disciplinare al quale i lavori e i titoli vadano ascritti”.
Il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, illustra dettagliatamente la totale attinenza delle pubblicazioni prodotte con il settore concorsuale de quo.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), costituitosi in giudizio, sostiene l’assoluta legittimità dell’operato della commissione esaminatrice e, pertanto, chiede il rigetto del ricorso.
I giudici amministrativi, con la succitata sentenza, evidenziano, tra l’altro, che “tale attinenza è assertivamente negata dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato; è, invece, affermata ed ampiamente documentata dal ricorrente il quale fornisce al giudizio deduzioni ed elementi di fatto aventi natura scientifica, ma resi in maniera coerente con la possibilità di apprezzamento del giudicante secondo comune esperienza; non contraddetta, ma di nuovo semplicemente negata, dall’Amministrazione in giudizio, la quale si è limitata a ribadire la fondatezza del proprio provvedimento (…). E aggiungono che “Vero è che il giudizio delle singole commissioni di ASN è autonomo; ma quando investe un presupposto di fatto già precedentemente accertato in un procedimento omogeneo (e tale aspetto risulta dedotto nella domanda, come nel caso di specie), il discostarsene richiede una apposita deduzione esplicativa, secondo una intuitiva esigenza logico-giuridica. Ciò conduce a ritenere fondato anche il più generale argomento di censura con il quale si è dedotto il grave difetto di motivazione del giudizio negativo, che sostanzialmente (...) è affidato (e rimane affidato anche nel processo) ad una mera affermazione di principio”.
In conclusione, ricorso accolto, con annullamento degli atti impugnati, ai fini di una nuova valutazione della domanda del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione, con puntualizzazione da parte del Collegio che “poiché l’affermazione della non attinenza dello studio delle malattie prioniche con il SSD di riferimento è rimasta indimostrata (da parte del Mur, ndr), a fronte delle puntuali allegazioni di parte ricorrente, nella riedizione del procedimento di valutazione questo elemento di fatto non potrà più essere messo in discussione dalla Commissione e si ha per accertato”.
Rocco Tritto
giornalista pubblicista
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