Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 05 Mar 2026

Con ordinanza n.13691/2025, pubblicata di recente, la Cassazione – sezione Lavoro –, nell’accogliere il ricorso proposto da una lavoratrice dipendente avverso la sentenza n. 3620/2021 della Corte di Appello di Roma, di conferma del provvedimento del giudice di primo grado, ha fornito importanti chiarimenti in materia di monetizzazione delle ferie spettanti ma non godute.

I giudici della Suprema Corte, con riguardo all’argomento di cui sopra, hanno enunciato i seguenti “principi di diritto che debbono presiedere l'interpretazione del diritto interno, conformemente al diritto dell'Unione europea”:

a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore (anche del dirigente) e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;

b) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;

c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario (ossia in considerazione della struttura aziendale), anche formalmente, e ciò in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un
periodo di riporto autorizzato.

Gli stessi giudici, al riguardo, hanno altresì evidenziato che nel medesimo senso è orientata la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto alla monetizzazione delle ferie viene meno quando queste non siano state godute per scelta volontaria del dipendente (Cons. Stato. n. 597 del 2023).

In conclusione, sentenza cassata e rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinché accerti – con onere della prova a carico del datore di lavoro – se la lavoratrice, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuta dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stata posta in condizione di esercitare in modo
effettivo il suo diritto alle stesse.

Rocco Tritto
giornalista pubblicista
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Anthropic, l’IA che rifiuta le armi e resiste all'ultimatum del Pentagono

Scade oggi l’ultimatum del Pentagono ad Anthropic, l’azienda di intelligenza artificiale che si...
empty alt

“Adwa. Una vittoria africana”, film per ricordare le Vittime del Colonialismo italiano

Una serata all’insegna del cinema e della memoria, nell’ambito della campagna per l’istituzione di...
empty alt

La situazione in Ucraina a quattro anni dall'inizio della guerra

Il 3 marzo del 2022 ho scritto un articolo il cui titolo diceva: "Tocca all'Europa non alla Nato"....
empty alt

I dazi ideologici USA in due secoli hanno prodotto solo recessione

Se avete voglia di convincervi della dannosità dei dazi per un’economia avanzata, potete dedicare...
empty alt

“Basta favori ai mercanti d’armi”, giù le mani dalle legge 185/90

Le organizzazioni promotrici della campagna “Basta favori ai mercanti di armi” hanno espresso...
empty alt

Locali inidonei, rifiuto di svolgere attività lavorativa, nullità del licenziamento

Con ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso...
Back To Top