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Mercoledì, 17 Giu 2026

corte cassazione 1280x720Con sentenza n. 11174, la Corte di cassazione, Sez. Lav., depositata il 27 aprile 2023, ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro che aveva intimato il licenziamento al proprio dipendente per giustificato motivo oggettivo, per la non proficuità della prestazione lavorativa resa dal medesimo dipendente, in considerazione delle modalità e del rilevante numero delle assenze realizzate nell’arco temporale dal 1° giugno 2008 al 31 ottobre 2014, per complessive 808 giornate lavorative.

Dopo un lungo iter giudiziario, con una sentenza del Tribunale di Milano, di conferma del licenziamento e di condanna dell’azienda al pagamento a favore del lavoratore di una indennità risarcitoria commisurata a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale, e una prima sentenza della Corte d’appello di Milano di annullamento della decisione del primo Giudice - con condanna del datore di lavoro a reintegrare in servizio il dipendente e a corrispondergli una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre accessori dovuti per legge - la vicenda approdava, su ricorso dell’azienda, in Cassazione.

La Suprema Corte, con sentenza n. 15757/2019, accogliendo il primo motivo del ricorso, cassava l’impugnata sentenza, che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione incidentale tardiva del datore di lavoro, dichiarava assorbiti gli altri motivi di ricorso, che venivano rimessi all’esame della Corte territoriale insieme alle questioni ritenute inammissibili.

Riassunto ritualmente il giudizio, la Corte di appello con una nuova sentenza (n. 462/2020) ha accertato che il licenziamento era stato intimato al lavoratore a seguito delle sue numerose assenze per malattia e, pertanto, si trattava di un recesso da ricondurre a un giustificato motivo oggettivo, atteso che la condotta tenuta dal dipendente era lecita e priva di colpa. Poiché, nello specifico, risultava incontestabile che non era stato superato il periodo di comporto, la Corte di appello ha ritenuto che le assenze per malattia non potessero essere rilevanti per giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale motivazione è stata pienamente condivisa dalla Corte di cassazione, adita dal datore di lavoro anche a seguito della seconda decisione della Corte di appello.

Per la Suprema Corte, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110, co. 2, c.c., dovendo ritenersi che il mancato superamento del periodo di comporto escluda in sé la legittimità del recesso intimato proprio a cagione delle frequenti e ripetute assenze dovute a malattia ed in tale prospettiva non rileva in che modo l’alternarsi della malattia ai periodi di presenza sul lavoro abbia potuto incidere sull’efficienza dell’organizzazione datoriale e sui risultati da conseguire.

L'unica condizione di legittimità del recesso - sottolinea la Cassazione - è, dunque, quel superamento del periodo di comporto, espressione del contemperamento degli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore. Né un rendimento inadeguato alle esigenze aziendali né un disservizio cagionato dalle assenze per malattia del lavoratore possono legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo prima che sia stato superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, espressione di un bilanciamento degli opposti interessi coinvolti.

In conclusione, ricorso respinto, con condanna dell’azienda datrice di lavoro al pagamento delle spese di giustizia e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

rocco tritto 130x130Rocco Tritto
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