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Giovedì, 05 Mar 2026

corte cassazione 1280x720Dopo due sentenze conformi, non positive, emesse dal Tribunale e dalla Corte d’appello, anche il terzo grado di giudizio, svoltosi innanzi alla Corte di cassazione, conclusosi con la sentenza n. 15140/2023, pubblicata ieri 30 maggio, non ha arriso ad un lavoratore che, dopo essere stato assunto con contratto a tempo determinato per la durata di un anno, si era visto notificare dall’azienda datrice di lavoro lettera di licenziamento per giusta causa.

Sia per il primo giudice che per il secondo, il provvedimento espulsivo era da considerarsi legittimo in quanto adottato in aderenza alle previsioni del ccnl applicabile al rapporto di lavoro,

Il dipendente, con mansioni di addetto all’eviscerazione presso il reparto macello tacchini - già dipendente della cooperativa agricola con numerosi precedenti contratti stagionali con mansioni di scaricatore di casse e successivamente di mulettista-carrellista, dichiarato parzialmente idoneo con limitazioni e collocato, per tale ragione, al reparto macello tacchini - era stato licenziato per non aver estratto correttamente il pacco intestinale ai tacchini, stante la recidiva specifica nella medesima infrazione in altre tre occasioni nel corso dei sei mesi precedenti.

La Cassazione, con sentenza dianzi citata, ha respinto il ricorso, ritenendo non fondati motivi posti a base del medesimo ricorso, nonostante la Procura Generale si fosse espressa per l’accoglimento dell’ultimo dei motivi, segnatamente il quarto.

Con tale motivo, infatti, il ricorrente aveva dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cpc, violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento di licenziamento.

Di diverso avviso la Suprema Corte che ha giudicato corretto il giudizio di valutazione di gravità in concreto e di proporzionalità effettuato della Corte d’appello, giustificante la sanzione espulsiva ancorata alla recidiva plurima nell’infrazione, per cui la prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe stato pregiudizievole per gli scopi aziendali, con particolare riferimento alla diligente attuazione degli obblighi assunti.

In conclusione, licenziamento confermato, con condanna del lavoratore al pagamento delle spese di giudizio e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

rocco tritto 130x130Rocco Tritto
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