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Mercoledì, 22 Apr 2026

Dopo Tribunale e Corte d’appello, anche la Cassazione, con ordinanza n. 8642/2024 del 2 aprile 2024, ha confermato la sanzione disciplinare irrogata da un Comune ad un proprio dirigente, incolpato per mancato controllo e omessa vigilanza sulle procedure di data entry che avevano determinato, per difetto di registrazione del sistema, la mancata notifica di un numero rilevante di atti, con conseguente grave danno economico per l’ente, potenzialmente stimato in circa 250mila euro.

I giudici della Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità dei motivi posti a base del ricorso, hanno sottolineato che il dovere del dirigente di “sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto svolgimento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare" non può non contemplare “quello di controllare il processo lavorativo e l'operato del personale a esso addetto, guidandone, con direttive di carattere generale, le attività, tra cui quelle di data entry”, con la conseguenza che, “a fronte della riscontrata ‘tolleranza di irregolarità di servizio’ o della configurabilità del ‘grave danno all'ente”, l’applicazione della sanzione disciplinare risulta legittima.

In conclusione, ricorso rigettato, conferma per il dirigente della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Rocco Tritto
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