Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 05 Mar 2026

Con ordinanza n. 25840/2024, pubblicata lo scorso 27 settembre, la Cassazione - sezione Lavoro - ha rigettato il ricorso proposto da un’azienda della Regione Campania avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 553/2023, di conferma della decisione del Tribunale di Benevento che aveva condannato la stessa azienda, in accoglimento della domanda avanzata da un dipendente, a corrispondere al medesimo dipendente, relativamente ai periodi di assenza per ferie, anche alcune indennità correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché i buoni pasto per gli stessi periodi.

I Giudici della Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nel ritenere la sentenza della Corte d'Appello esente da ogni e qualsiasi violazione di legge, sottolineava che la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue ha più volte precisato che “con l’espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell’art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria”.

“Ciò che si è inteso assicurare – si legge nella sentenza in rassegna – è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza”.

Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo che, come noto, ha efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, la retribuzione spettante al dipendente nel periodi di godimento delle ferie annuali “comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni ed è correlato allo ‘status’ personale e professionale del lavoratore”.

In conclusione, ricorso respinto, con condanna dell’azienda datrice di lavoro al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Anthropic, l’IA che rifiuta le armi e resiste all'ultimatum del Pentagono

Scade oggi l’ultimatum del Pentagono ad Anthropic, l’azienda di intelligenza artificiale che si...
empty alt

“Adwa. Una vittoria africana”, film per ricordare le Vittime del Colonialismo italiano

Una serata all’insegna del cinema e della memoria, nell’ambito della campagna per l’istituzione di...
empty alt

La situazione in Ucraina a quattro anni dall'inizio della guerra

Il 3 marzo del 2022 ho scritto un articolo il cui titolo diceva: "Tocca all'Europa non alla Nato"....
empty alt

I dazi ideologici USA in due secoli hanno prodotto solo recessione

Se avete voglia di convincervi della dannosità dei dazi per un’economia avanzata, potete dedicare...
empty alt

“Basta favori ai mercanti d’armi”, giù le mani dalle legge 185/90

Le organizzazioni promotrici della campagna “Basta favori ai mercanti di armi” hanno espresso...
empty alt

Locali inidonei, rifiuto di svolgere attività lavorativa, nullità del licenziamento

Con ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso...
Back To Top