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Giovedì, 05 Mar 2026

Con sentenza depositata il 18 luglio 2024, il Giudice di Pace di Rimini ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso l'ordinanza-ingiunzione della Prefettura per violazione dell'art. 186/2 comma lett. A del CdS., con sospensione della patente di guida per mesi tre.

Il ricorrente, affetto da reflusso gastro-esofageo, con numerosi episodi di reflusso di tipo acido, ha depositato una consulenza medico-legale che, oltre a confermare la patologia, affermava che la stessa “nel momento in cui dà origine ad un rigurgito, come lamentato dal ricorrente, può influire sul test”.

Nel predetto parere, veniva altresì evidenziato che “lo strumento (alcol test, ndr) sarebbe permeabile alle condizioni ambientali e a circostanze di metodo di assunzione non corrette come quella di non consentire al soggetto controllato di sciacquarsi la bocca”.

La tesi dell’automobilista-ricorrente non veniva condivisa dalla Prefettura, che si costituiva in giudizio tramite il Comune di Rimini.

Con la sentenza in esame, il Giudice di Pace, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria versata in atti, accoglieva la tesi del ricorrente in quanto “un eventuale episodio di rigurgito acido come quello denunciato dall'opponente, potrebbe avere influito sul test producendo in pratica un falso positivo. Pertanto, seppure con la formula dubitativa di cui all'art. 6, comma 11 del D. Lgs. n. 150 del 2011, che il caso richiede e comunque fondata su un dato obbiettivo della malattia di cui è affetto […] unita alla circostanza che il tasso alcolico lecito sia stato superato di una minima entità, non può escludersi che la rilevazione strumentale ovvero lo sconfinamento minimo dalla soglia consentita sia riconducibile ad un evento collegato a detta patologia”.

In conclusione, ricorso accolto e, per l’effetto, annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.

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Rocco Tritto
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