Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 12 Apr 2026

Con ordinanza n. 5948/2025, la Cassazione - sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la decisione della Corte di Appello di Bologna n. 21/2023 con la quale era stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore per aver usufruito di permessi ex lege 104/92 per fornire assistenza a un parente disabile.

La Corte territoriale, infatti, sulla base della documentazione e delle deposizioni acquisite, era giunta alla conclusione che “poteva ritenersi raggiunta la prova dell'abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 fruiti in tre giornate lavorative risultando, da una parte, che il parente disabile era ricoverato in maniera permanente e a tempo pieno presso una residenza per anziani che (per l'assistenza fornita h 24:00 da parte di infermieri professionali, operatori socio sanitari qualificati e fisioterapisti, nonché per l'affiancamento di medici) era del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera e, dall'altra, che il lavoratore aveva prestato un tempo limitatissimo (non più di mezz'ora di visita, ossia di assistenza del tutto atecnica del familiare, considerate le condizioni di ricovero del parente) in ciascuna delle giornate di permesso fruite (in assenza di ulteriori attività riferibili, latu sensu, all'assistenza).

I Giudici della Suprema Corte, adita dal lavoratore, dopo aver ribadito che, come da giurisprudenza consolidata, è del tutto legittima “un'assistenza al familiare disabile anche svolta in orari diversi da quelli dell'orario di lavoro”, hanno evidenziato che, nel caso di specie, “il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa [...], esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti”.

In conclusione, ricorso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Rocco Tritto
giornalista pubblicista
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“"Vita mia”, film drammatico che conquista la partecipazione dello spettatore

Vita mia, regia di Edoardo Winspeare, con Dominique Sanda (Didi), Celeste Casciaro (Vita),...
empty alt

Addio a Birutė Galdikas, massima studiosa degli oranghi e voce instancabile contro la deforestazione

Il 24 marzo 2026, all’età di 79 anni, è scomparsa Birutė Galdikas, antropologa, ambientalista e...
empty alt

Wang Zhenyi, l’astronoma che amava la poesia

Wang Zhenyi visse in Cina tra il 1768 e il 1797. Nonostante la brevità della sua vita, lasciò...
empty alt

“Lo sguardo di Emma”, dolorosa storia di autodeterminazione e ribellione

Lo sguardo di Emma, regia di Marie-Elsa Sgualdo, Lila Gueneau (Emma), Grégoire Colin (Robert),...
empty alt

Aritmie gravi: impiantato elettrocatetere da defibrillazione più piccolo al mondo

A poche settimane dall’autorizzazione degli enti regolatori europei all’utilizzo nella pratica...
empty alt

Referendum 2026, stravince il NO nelle grandi città grazie agli elettori a minor reddito

L’analisi dei flussi elettorali rispetto al reddito nei quartieri delle grandi città, fornisce...
Back To Top