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- di Flavia Scotti
Non si può licenziare un dipendente, dalla condotta peraltro irreprensibile, soltanto perché indica alcuni file di lavoro con espressioni volgari (nel caso di specie, ”merda” e ”nuova merda”).
Con sentenza n. 71/2015, la V Sezione del Consiglio di Stato (Pres. Maruotti, Est. Buricelli) ha stabilito che è legittima la clausola del bando per posti di funzionari informatici che richiede quale titolo di accesso esclusivamente la laurea in ingegneria informatica o in ingegneria elettronica, escludendo così i candidati in possesso della laurea in ingegneria delle telecomunicazioni.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.655 del 6 gennaio 2015 (Pres. Roselli, Rel. Tria), ha stabilito che nel caso di rapporti di lavoro “privatizzati” alle dipendenze della pubblica amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso dei periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel recesso assoggettato alla legge n. 604 del 1966.
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