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- di Biancamaria Gentili
Con un ricorso proposto innanzi al Tribunale del Lavoro, un insegnante, con posizione previdenziale Inpdap (ora, Inps), aveva chiesto che le venisse concessa una anticipazione del trattamento di buonuscita.
Clamorosa decisione del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3284 del 2 luglio 2015, ha statuito, tra l’altro, che: “Dopo l’entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009 non può pertanto procedersi allo svolgimento di nuove procedure selettive con le modalità previste dall’art. 15 del CCNL (degli enti pubblici di ricerca, ndr) e tanto meno può procedersi allo scorrimento di graduatorie risultanti dalle procedure selettive precedentemente svoltesi.
La Corte dei conti - Sezione regionale controllo per il Lazio - con deliberazione 15 giugno 2015, n. 125 (Pres. Carbone Prosperetti, Rel. Di Giulio) ha precisato che nel caso di corresponsione ai dipendenti pubblici di emolumenti non dovuti, il recupero si atteggia come comportamento doveroso per la P.A., privo di valenza provvedimentale, che discende direttamente dall’art. 2033 cod. civ. non rinunciabile, in quanto correlato al perseguimento delle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
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