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- di Flavia Scotti
Con sentenza n. 16 agosto 2016, n. 17113, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha stabilito che le disposizioni dell’art. 5 della L. n. 300 del 1970 (Statuto del lavoratori) non impediscono al datore di lavoro di contestare il contenuto delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, anche attraverso la valorizzazione di fatti che dimostrino l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza.

