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- di Biancamaria Gentili
Finora inderogabile, la mobilità diventa preferenziale per il Consiglio superiore della magistratura (Csm).
La legge del 28 marzo 2001, n. 145, che ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, sottoscritta a Oviedo nel 1997 e recepita dall’Italia con legge n. 145/2001, parla chiaro: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso".
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4921/2016, dando ragione al ricorrente, ha escluso il licenziamento per giusta causa del lettore di lingua straniera (esperto linguistico), con contratto di lavoro part-time con l’università, che non ha comunicato all’ateneo (nella specie, quello palermitano) di svolgere anche un altro lavoro retribuito.
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