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Venerdì, 06 Mar 2026

Da non credere: de iure condendo (quasi condito) si prospetta l’avvento della tanto celebrata “casa di vetro”, riconoscendo a chiunque il diritto di accedere agli atti della pubblica amministrazione, a qualunque fine e senza bisogno di motivazioni, ma poi la stessa amministrazione (nella specie, il Miur) pretende di negare l’accesso persino a chi è portatore di un interesse diretto, attuale e concreto.

Una pretesa, quella del Miur, veramente fuori dal tempo, giustamente respinta dal Consiglio di Stato.

Questi i fatti.          

Nel 2013, un professore associato partecipa alla procedura per conseguire l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario per il settore concorsuale 12/A 1 – Diritto privato.

L’Università di Salerno annulla gli atti mentre la procedura è in corso e dispone la rinnovazione della stessa con un’altra Commissione giudicatrice. Il professore chiede così di poter accedere agli atti dell’annullata procedura e, a seguito del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso, propone ricorso al Tar Lazio, che lo accoglie, riconoscendo che “il sopravvenuto annullamento (con conseguente giuridica inefficacia) degli atti tutti della procedura alla quale parte ricorrente ha partecipato non determina il venir meno in capo ad essa di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere ai medesimi, nella parte in cui essi la riguardano personalmente”(Sez. III Bis, 7 luglio 2015, n.9143).

Ritenendola erronea, il Miur appella la decisione, sostenendo che gli atti ai quali si è chiesto l’accesso sono improduttivi di effetti giuridici e, quindi, sottratti all’accesso stesso, mancando quell’interesse concreto e attuale che il ricorrente deve avere in base alla legge 241/90. Del resto - sostiene sempre il Miur - l’ostensione degli atti richiesti non farebbe che creare situazioni di incertezza in quanto potrebbe determinare “la circolazione e la spendibilità nell’ordinamento di un provvedimento annullato che, verosimilmente, potrebbe ingenerare un ingiustificato affidamento oltre che nella medesima interessata anche in soggetti terzi”. Come ciò potrebbe accadere, però, non è dato saperlo.

Fatto sta che con sentenza 2 maggio 2016, n.1679, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello infondato, riconoscendo l’interesse qualificato del ricorrente a conoscere gli atti della procedura alla quale ha partecipato, stante che le valutazioni della commissione possono essere “comunque di interesse personale per la richiedente anche perché potrebbero costituire un motivo per orientare la sua successiva attività professionale e di studio anche in vista della partecipazione ad altre procedure concorsuali”.

Tali conclusioni, hanno sottolineato i Giudici di Palazzo Spada, sono peraltro coerenti con i principi che il nostro ordinamento ha affermato in materia di trasparenza e di accesso agli atti della pubblica amministrazione”, tanto più che, come anticipato all’inizio, il legislatore, che ha sottoposto proprio all’esame dello stesso Consiglio di Stato lo schema del decreto legislativo con cui intende attuare la delega per garantire la massima diffusione di informazioni, è ormai inequivocabilmente orientato a consentire la più ampia conoscenza possibile degli atti dell’amministrazione, prescindendo dalla sussistenza di un interesse qualificato nei loro confronti, eliminando così le limitazioni poste dalla citata legge 241/90.

Bene farebbe, perciò, il Miur a sintonizzarsi sul “nuovo che avanza”, ma innanzitutto a rispettare le leggi che già ci sono, evitando impossibili ritorni al passato. Ormai pure remoto.

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