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- di Biancamaria Gentili
Con sentenza n. 64 del 4 gennaio 2017, la Corte di cassazione – sezione lavoro – ha confermato la legittimità del licenziamento del lavoratore risultato assente a tre visite di controllo in due mesi, a nulla rilevando, di fronte all’appurato inadempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’assenza dal domicilio, il fatto che in un momento successivo alla visita non eseguita per assenza della lavoratrice sia stata confermata, da parte del medico dell’Inps, la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.

