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Venerdì, 06 Mar 2026

consiglio di statoNon può entrare nella Polizia di Stato perché affetta da alopecia. Questo, in estrema sintesi, l’esito finale della singolare storia umana e professionale vissuta da un’aspirante commissario di Polizia che, nonostante tutti gli sforzi compiuti, non è riuscita a coronare i suoi sogni.

Una vicenda, va sottolineato, contrassegnata da numerosi colpi di scena sia durante lo svolgimento del concorso che nelle aule giudiziarie. La candidata è riuscita a vincere numerose battaglie, ma ha perso l’ultima, quella decisiva, davanti al Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno (Cons. Stato, sez. IV, n.1640 del 2016), riformando la precedente decisione del Tar Lazio ( sez. I, n.10817 del 2015), che aveva dato ragione alla ricorrente.

Questa, in dettaglio, la corsa a ostacoli (non sapremmo come altro chiamarla) della candidata.

Giudicata non idonea al concorso in sede di accertamento di idoneità fisica, la candidata impugna l’esclusione e viene ammessa con riserva alle prove concorsuali. Partecipa alle prove scritte con risultato positivo, ma non viene ammessa a quelle orali, perché l’amministrazione ritiene che l’ammissione con riserva valga solo per le prove scritte. Impugna, quindi, anche la nuova esclusione e viene ammessa alle prove orali, che supera brillantemente, collocandosi al 32° posto della graduatoria di merito su 80 posti in concorso. Per ritenuto difetto dei requisiti necessari viene, di nuovo, giudicata non idonea dalla commissione attitudinale, ma il Tar, accogliendo il suo ricorso, ne dispone l’ inserimento nella graduatoria finale.

A questo punto, è il ministero dell’Interno che impugna e il Consiglio di Stato riconosce fondato l’appello dell’amministrazione. Alla luce della previsione del DM. 198 del 2003, che detta la normativa tecnica per l’accesso nel corpo della Polizia di Stato, il supremo consesso amministrativo, dopo aver rilevato che un’alopecia, specie in una persona di sesso femminile, rappresenta un’alterazione cutanea tale da determinare una alterazione fisiognomica, ha stabilito che essa costituisce una patologia tale da giustificare l’esclusione, senza bisogno di particolare motivazione del giudizio di inidoneità, trattandosi di giudizio vincolato sorretto adeguatamente dal solo richiamo all’infermità.

La strada per entrare in Polizia è così sbarrata per sempre. Ma vogliamo augurare alla nostra candidata, per la bravura e la determinazione dimostrate, di raggiungere altrove i migliori successi professionali.

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