- Dettagli
- di Biancamaria Gentili
E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che non adempie alle indicazioni del superiore e si rende protagonista di un acceso diverbio, con tanto di ingiurie, in presenza di altri colleghi.
Con sentenza n. 2405/2017, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro (Pres. Napoletano, Rel. Torrice) si è pronunciata in merito a un ricorso proposto da un lavoratore dipendente, destinatario dei benefici della legge 104, che si era rifiutato di trasferirsi presso altra sede di lavoro, distante pochi chilometri da quella presso la quale operava e per questo era stato licenziato.
Il datore di lavoro viene a conoscenza di presunti comportamenti di un dipendente censurabili in sede disciplinare ma la contestazione, anziché essere mossa nei termini stabiliti dalla legge 300/70 e dal ccnl di settore, viene formalizzata quasi un anno dopo, con conseguente licenziamento dello stesso dipendente.
Con sentenza 6 novembre 2017, n.26273, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, confermando la precedente sentenza n.4299/2015 della Corte d’Appello di Roma, ha rigettato il ricorso di un dipendente dell’Università Rona Tre, che aveva impugnato il licenziamento comminatogli per aver rivolto grave minaccia al superiore gerarchico in presenza di terzi, ingenerando un clima di timore nell’ambiente di lavoro per le eventuali conseguenze derivanti dalle sue intemperanze.
Con la sentenza n. 25478/17, depositata il 26 ottobre 2017, la Corte di Cassazione è intervenuta in una materia assai dibattuta in tema di diritti sindacali: l’assemblea dei lavoratori che, per l’azienda ricorrente, poteva essere indetta solo a seguito di una deliberazione assunta a maggioranza dalla Rsu e non dalla singola componente della stessa Rsu.
Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!