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Martedì, 03 Mar 2026

di Roberto Tomei

Postulando l’esistenza di un complesso di norme delle quali siano determinati e determinabili il contenuto e le sfere territoriali e temporali di efficacia, all’idea di diritto inerisce inevitabilmente l’esigenza della certezza: tanto a parte populi, come prevedibilità delle conseguenze che il diritto connette all’azione dei soggetti, quanto a parte principis, come garanzia che questi si comporteranno secondo quanto dal diritto stesso statuito.

Quanto meno a partire dal primo dopoguerra, l’esigenza di certezza è andata incontrando notevoli difficoltà, a causa dell’incessante processo di mutamento del contesto sociale, che lo Stato tende a disciplinare attraverso una legislazione alluvionale e ipertrofica.

Ancora oggi è questa la principale, anche se non la sola, causa di crisi del principio della certezza del diritto.

D’altro canto, l’implementazione della legge sembra essere inevitabilmente connessa con l’evoluzione dello stato contemporaneo, attesa l’assunzione da parte di questo di una moltitudine di compiti nel campo del governo dell’economia e nel settore dei servizi sociali, che hanno dato vita a sottosistemi di norme con notevoli ricadute sul principio in esame.

Ulteriori incertezze derivano, inoltre, dal disordine del sistema delle fonti, stante che la stessa Costituzione non ne offre una disciplina organica e compiuta né lo stesso legislatore ne ha mai abbozzato un riassetto, sicché, in casi estremi, le incertezze giungono addirittura a riguardare intere discipline, considerate vigenti o non a seconda della interpretazione sulle fonti ritenuta esatta.

Altre conseguenze negative sulla certezza del diritto derivano, poi, dalla cattiva tecnica con la quale vengono redatti gli atti normativi che, oltre a risultare incomprensibili ai loro destinatari, aprono troppi spazi all’interpretazione, divenuti peraltro sempre più indeterminati, anche in virtù delle fratture ideologiche e delle disomogeneità socio-culturali venutesi a creare nel ceto dei giuristi.

Infine, non vanno sottovalutate le conseguenze che sulla certezza del diritto derivano dalla effettività o meno delle norme che si emanano, sicché è opportuno che i titolari della potestà normativa procedano, prima di adottare gli atti di loro competenza, ad un’analisi di fattibilità di essi, indicando altresì espressamente le leggi da considerare abrogate, modalità procedurale, quest’ultima, che, per fortuna, da un po’ di tempo a questa parte si è andata sempre più diffondendo.

Ancorché non volutamente preordinata a incidere sul principio della certezza del diritto, nondimeno finisce per sortire effetti tutt’altro che positivi su di esso la prassi, cui i governi mostrano vieppiù di fare ricorso, dei cosiddetti annunci di provvedimenti, stante che essa può indurre a ritenere come adottate e vigenti discipline normative che, viceversa, nemmeno sono state emanate né è sicuro che lo saranno in un futuro più o meno prossimo ovvero nei contenuti annunciati.

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