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Giovedì, 05 Mar 2026

Fino ad ora, l’albergatore o il responsabile della struttura ricettiva che incassava, per conto del Comune, la tassa di soggiorno a carico del cliente, omettendo di versarla in tutto o in parte allo stesso Comune, commetteva il reato di peculato (art. 314 c.p.).

Per la Cassazione, infatti, l’albergatore, cui la legge demandava il compito di riscossore per conto dell’ente locale, rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Con l’entrata in vigore della legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), il governo, prima, e il Parlamento, dopo, hanno, col comma 3 dell’Art.180 (Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia) privato la condotta omissiva di ogni rilevanza penale, riconducendo il tutto nell'alveo di una sanzione amministrativa.

Il Decreto Rilancio, infatti, ha retrocesso il riscossore da "agente contabile" a semplice “responsabile del pagamento".

Un provvedimento che, lungi dall’essere finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, causa di tanti mali che affliggono il paese, farà felici molti, soprattutto coloro che hanno in corso procedimenti penali (ora, tutti destinati all’archiviazione) per aver incassato ma non versato nelle casse dei Comuni la tassa di soggiorno, ma che lascerà, ancora una volta, l’amaro in bocca ai cittadini che pagano tasse e imposte fino all’ultimo centesimo.

Ma sorge anche spontanea una domanda: a quando la depenalizzazione anche per chi incassa l'Iva per conto dello Stato e non la versa all'erario? Forse, è solo questione di tempo!

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