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Giovedì, 05 Mar 2026

Il guasto al telefono o alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa risarcitoria. A stabilirlo, è stata la Corte di Cassazione - 3^ sezione civile - con sentenza n. 17894/2020, pubblicata il 27 agosto scorso.

La controversia, tra un utente e un gestore telefonico, era approdata dinanzi al Giudice di pace di Colle Sannita (Bn), a motivo che il primo, non avendo potuto disporre di una linea telefonica funzionante da marzo 2011 a maggio 2012, chiedeva condanna del secondo al risarcimento del danno patito.

Il Giudice accoglieva la domanda dell’utente e, per l’effetto, condannava il gestore al pagamento al medesimo utente di euro 200 a titolo di indennizzo per il disservizio e ad euro 2.000 a titolo di risarcimento del danno.

Di diverso avviso il Tribunale di Benevento (innanzi al quale il gestore aveva proposto appello) che, con sentenza n. 2276 del 22 dicembre 2017, accoglieva il gravame e rigettava la richiesta risarcitoria sul presupposto che il danno patrimoniale non fosse stato provato e che quello non patrimoniale non fosse risarcibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 2509 del codice civile.

L’utente non si dava per vinto e proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, che chiudeva la questione dando definitivamente torto alla vittima del prolungato disservizio telefonico.

Per i Giudici del Palazzaccio, infatti, perché il danno patrimoniale sia risarcibile è necessario che la medesima risarcibilità sia espressamente prevista dalla legge, oppure che sia implicitamente ammessa dalla legge.

Quest’ultima ipotesi, si legge nella sentenza in rassegna, ricorre quando il fatto illecito va a ledere un diritto fondamentale della persona.

Per la Suprema Corte, perché si possa parlare di «diritto fondamentale della persona» è necessario, innanzitutto, che tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio, per cui la forzosa rinuncia a un bene materiale di norma non costituisce lesione di un “diritto della persona”, a meno che il fatto illecito abbia privato la vittima di beni materiali essenziali per la sopravvivenza, come, ad esempio, l’acqua, l’aria, il cibo, l’alloggio, i farmaci.

Inoltre, il diritto deve essere «fondamentale», per cui il suo esercizio non può essere precluso senza per ciò sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano. E questo non è il caso dell’uso negato del telefono che, per i Giudici della Cassazione, non menoma né la dignità, né la libertà dell’essere umano, né costituisce violazione d’alcuna libertà costituzionalmente garantita e, tanto meno, di quella di comunicare, posto che nulla avrebbe impedito all’utente di servirsi di un telefono sostitutivo.

Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.

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