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Giovedì, 05 Mar 2026

Con sentenza n. 7795/2020, resa pubblica il 7 luglio scorso, il Tar del Lazio, sez. Terza bis, ha accolto il ricorso proposto dal dottor Francesco Benozzo, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Maltoni del Foro di Bologna, per l’annullamento del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione esaminatrice, apparso sul sito web del MIUR, che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di I fascia per il settore concorsuale 10/E1 “Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze”.

In sede di esame dei titoli, la Commissione, dopo aver dato atto che il dottor Benozzo aveva raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal DM n.602/2016 per gli indicatori bibliometrici nella produzione scientifica globale ed era in possesso di 6 titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ha ritenuto, con il voto di 4 componenti contro uno, che “A fronte di una produzione ricca e diversificata, sorretta tra l’altro da un valido impianto bibliografico, le pubblicazioni presentate dal candidato, soprattutto quelle più recenti tendono a sconfinare nell’area culturale, linguistica ed etnoantropologica celtica e nei domini disciplinare propri dei settori della glottologia e delle scienze demoetnoantropologiche”, e concludendo che “il candidato presenta complessivamente pubblicazioni non sufficientemente coerenti con il settore e tali da non dimostrare una posizione riconosciuta e apprezzata da ampia parte della comunità scientifica di riferimento“.

Tale motivazione, puntualmente contestata dalla difesa del dottor Besozzo, traeva origine, però, non dall’applicazione dei criteri di valutazione fissati dal DM 120/2016, solo ai quali la commissione si sarebbe dovuta attenere, bensì dalla introduzione, ad opera della Commissione medesima, di n.5 criteri integrativi, tra cui, il n.3, che stabiliva che “negli studi sulle origini e lo sviluppo della lingue e letterature romanze, con specifico riferimento ai secoli medioevali, ampiezza di competenze su almeno tre ambiti linguistico-letterari romanzi o per profili di specializzazione su uno di tali ambiti, impronta comparatistica rispetto alla restante produzione romanza nonché presenza di una spiccata qualità filologico-linguistica e storico letteraria quale risulta in particolare da edizioni critiche, studi della tradizione testuale, studi linguistici, analisi di strutture metrico-retoriche e/o ricerche storico letterarie in prospettiva comparatistica”.

L’ampliamento di poteri da parte della suddetta Commissione non poteva certamente sfuggire al collegio giudicante che, nel ritenerlo illegittimo, ha richiamato la recente sentenza della Sezione sesta del Consiglio di Stato n.3728 del 11 giugno 2020, nella quale si legge, tra l’altro, che “l’appello non può essere condiviso, anzitutto perché vi si predica un potere tecnico-discrezionale, in realtà non previsto dalla legge o dal DM 120/2016 in capo alla Commissione ed innominato, in virtù del quale essa può a proprio gusto eterointegrare, o meno, i criteri prestabiliti dalla norma, a seconda dei casi, quando invece già la fonte regolamentare guida la Commissione in un modo ragionevolmente oggettivato nella valutazione della maturità del curriculum scientifico di ciascun candidato; – per vero, se i criteri son predefiniti, nella migliore delle ipotesi, l’integrazione (e lo stesso dicasi della loro specificazione) se non oziosa, tende ad esser un esercizio di stile, contrario ai principi di speditezza, concentrazione ed efficacia dell’azione amministrativa, in generale ed alla necessità di oggettivazione dei giudizi sulla qualità dei candidati, nello specifico; – la peculiare sensibilità della materia, affinché il giudizio non trasmodi se non nell’arbitrio, in un mero gradimento di affinità culturali, impone un’interpretazione stretta e prudente del DM stesso”.

Per il Tar, le argomentazioni del massimo organo della Giustizia Amministrativa “risultano particolarmente rilevanti e centrate per la controversia in trattazione, atteso che il criterio elaborato dalla Commissione per individuare il concetto di coerenza risulta in palese contrasto con la declaratoria delle tematiche afferenti il settore concorsuale in questione …”.

In conclusione, accolto il ricorso del dottor Besozzo, con obbligo del resistente Ministero (condannato anche al pagamento delle spese di giudizio per complessivi 2000,00 euro) di far effettuare una nuova valutazione del ricorrente da parte di una diversa commissione, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza.

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