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Lunedì, 19 Gen 2026

Può la pubblica amministrazione bandire un concorso pubblico a tempo indeterminato senza il preventivo esperimento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del Decreto legislativo n.165/2001?

A questa domanda ha dato risposta, con la sentenza n. 2818, pubblicata il 2 luglio 2020, il TAR della Campania, al quale si era rivolto, con ricorso, un funzionario direttivo di ruolo del Comune di Lacco Ameno, la cui istanza di trasferimento al Comune di Ischia mediante mobilità volontaria era stata archiviata a novembre 2015 con la seguente motivazione: “nell’attualità, non sono aperte presso il Comune di Ischia bandi per procedure di mobilità volontaria”.

A distanza di un anno, e segnatamente in data 28 ottobre 2016, lo stesso Comune di Ischia avviava una selezione per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario direttivo cat. D3 e nella relativa delibera di indizione del concorso dava atto di aver svolto nel 2013, con esito negativo, una procedura di mobilità per la copertura proprio di un posto di cat. D3.

Il modus operandi del Comune veniva ritenuto illegittimo dal ricorrente con argomentazioni che hanno trovato pieno accoglimento da parte del TAR, con il conseguente annullamento della procedura concorsuale.

Per i Giudici, infatti, “È pacifico tra le parti il principio, desumibile dal già citato art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità del personale di altre amministrazioni. E’ noto, infatti, che la preferenza del legislatore per queste ultime, rispetto alle selezioni concorsuali (ed anche allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate), non risulta illogica, dal momento che risponde ad evidenti esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa (cfr., ex multis, TAR Campania, Salerno, Sez. I, 03/08/2018, n. 1196; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 29/03/2019, n. 4191; Consiglio di Stato, Sez. V, 06/11/2015, n. 5078)”.

Quanto, invece, al lungo intervallo di tempo (oltre tre anni), intercorso tra l’indizione delle due procedure (avviso di mobilità volontaria, in data 5 agosto 2013, e bando di concorso, in data 28 ottobre 2016), per il Collegio giudicante, “non risulta ragionevole desumere la persistente assenza di eventuali aspiranti dopo oltre tre anni, atteso che il decorso di un così ampio arco temporale impone, piuttosto, anche sotto il profilo logico, una verifica in concreto di eventuali esigenze sopravvenute nel personale appartenente ad altre amministrazioni. Ciò vale a maggior ragione nella fattispecie concreta, atteso che, nelle more, il ricorrente aveva avanzato istanza di trasferimento (in data 12.11.2015) al Comune di Ischia, mediante mobilità volontaria nel profilo professionale di Responsabile del Servizio finanziario, per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, e che la stessa era stata riscontrata negativamente dall’ente (con nota del 17.11.2015)”.

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