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Giovedì, 05 Mar 2026

Con sentenza n. 145, depositata il 6 dicembre 2019, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha rigettato il ricorso proposto da un avvocato avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Pescara che, all’esito di un procedimento disciplinare, aveva inflitto all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due.

L’azione disciplinare era stata avviata dal COA a seguito di un esposto con il quale due coniugi contestavano la mancata fatturazione del compenso erogato all’avvocato e l'aver ricevuto dallo stesso, in data 13 marzo 2013, due messaggi telefonici inequivoci, consistenti in dichiarazione di attivazione dell'impegno professionale a fronte di prestazioni sessuali.

“Tali espressioni – sostenevano gli esponenti – evidenziano un riflesso deontologico non corretto anzi profondamente lesivo dell'etica professionale, a cui ogni avvocato deve attenersi”.

All'esposto, i coniugi allegavano la trascrizione di due messaggi di testo da telefono cellulare e perizia giurata eseguita dal perito ed asseverata innanzi al funzionario del Tribunale di Teramo.

L’incolpato, nel corso del procedimento, depositava “una memoria difensiva con la quale, preso atto dell'esposto, deduceva la falsità delle contestazioni contenute nello stesso e negava di aver spedito il messaggio telefonico ivi indicato definendo siffatto eventuale comportamento incompatibile con la sua sfera religiosa e con il suo modus vivendi et operandi”.

Il professionista depositava, altresì, copia della fattura emessa di 270,00 euro, spedita in data 24 novembre 2014 ai suoi ormai ex clienti che, nel frattempo, gli avevano revocato il mandato.

Il COA, all'esito della Camera di Consiglio del 10 marzo 2015, come sopra evidenziato, irrogava all’incolpato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due.

Tale decisione veniva impugnata con ricorso innanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF) che, con la sentenza in rassegna, lo rigettava, a nulla valendo le argomentazioni addotte dal ricorrente, tra le quali anche quella che “la spiegazione dell'evento doveva ricondursi ad un errore tecnico non infrequente nel sistema automatico di digitazione del telefono cellulare denominato T9 (o predictive test) e conseguentemente addebitabile esclusivamente in via eventuale alla imperizia dell'incolpato”.

Per il CNF, infatti, la decisione di I° grado non merita alcuna censura in quanto “i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti ‘faro’, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. L'avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l'ordinamento, generale dello Stato e particolare della professione, verso la società, verso i terzi in genere”.

Ed, inoltre, per il CNF, “nel caso in specie la sanzione non può ritenersi non congrua, in quanto appare di estrema gravità la confusione o la sovrapposizione dell'atto sessuale alla prestazione professionale. La volgarità delle espressioni usate, il fine prepostosi dal ricorrente nel contesto di un mandato professionale ledono profondamente i fondamentali doveri”.

Parole dure ma che appaiono assolutamente idonee a motivare la decisione assunta dal Consiglio Nazionale Forense.

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