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Venerdì, 24 Apr 2026

Il conferimento da parte di un soggetto privato di un incarico retribuito a un dipendente pubblico (nel caso di specie, docente universitario a tempo pieno dell’Università del Salento) può costare caro al conferitore, qualora quest’ultimo non acquisisca preventivamente apposita autorizzazione da parte dell’ente datore di lavoro del medesimo dipendente.

Tale omissione, infatti, rappresenta un illecito, sanzionabile ex art. 53, commi 9 e 11, del D.lgs n. 165/2001.

Inoltre, priva di fondamento è la giustificazione addotta dal soggetto responsabile dell’illecito e cioè che il datore di lavoro ha concesso il nulla osta al proprio dipendente a posteriori ovvero la con formula «ora per allora».

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione – Seconda sezione civile - con sentenza n.11811/2020, pubblicata il 18 giugno 2020, innanzi alla quale l’Agenzia delle Entrate di Lecce (che, dopo il verbale di contestazione della Guardia di Finanza aveva emesso ordinanza-ingiunzione) aveva impugnato la sentenza n. 2720 del 2 luglio 2014, con la quale il Tribunale del capoluogo salentino aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa Agenzia delle Entrate avverso la decisione del Giudice di Pace che aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione, accogliendo la tesi difensiva del soggetto conferitore dell’incarico.

La Suprema Corte – contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, che aveva ritenuto legittima l’autorizzazione «ora per allora», concessa al docente dall’Ateneo – ha stabilito che professori e ricercatori a tempo pieno possono sì espletare incarichi extraistituzionali retribuiti ma, nel rispetto della normativa vigente, a condizione, quindi, che “gli stessi siano conferiti dall’amministrazione di provenienza ovvero da questa ‘preventivamente autorizzati’, rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell’incarico e della sua compatibilità, soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell’ufficio”.

Il tutto, al fine di assicurare “l’imparzialità, l’efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli art. 97 e 98 Cost.; e di evitare che il pubblico dipendente possa svolgere incarichi ulteriori rispetto a quelli che discendono dai propri doveri istituzionali, distogliendolo da essi ovvero creando forme autorizzate di concorrenza soggettiva in capo al medesimo soggetto interessato, e procurandogli un vantaggio economico che non ne giustificherebbe, se stabile e duraturo e quindi dotato dei caratteri della prevalenza e continuità, la permanenza all’interno della pubblica amministrazione, con i conseguenti rilevanti oneri ad essi attribuiti”.

Per completezza di informazione in materia di incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, ci permettiamo di ricordare a noi stessi, e ai nostri lettori, che, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6 dell’art. 53 del già citato D.Lgs. n. 165, il successivo comma 7 prevede che “In caso di inosservanza del divieto (di svolgere incarichi extra senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione dal proprio datore di lavoro, ndr), salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

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