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Venerdì, 06 Mar 2026

Con sentenza n. 5901 del 2017, il Tar Campania, sez.VI ha accolto il ricorso avverso il diniego opposto all’istanza di accesso civico generalizzato ex art.5, comma 2, del D.lgs. n.33/2013, volta a acquisire documenti e informazioni concernenti la presenza, in un determinato periodo, sul posto di lavoro di un dipendente della società Sviluppo Campania, partecipata assoggettata al controllo della Regione.

Il giudice ha spiegato l’accoglimento del ricorso per aver rilevato la violazione del predetto art. 5, laddove prevede che in caso di diniego totale o parziale dell’accesso il richiedente “può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (d’ora in avanti: RPTC), stante che la decisione sull’istanza di accesso del ricorrente è stata direttamente adottata dal RPTC e senza neanche l’eventuale coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali. Ma c’è di più, atteso che l’amministrazione avrebbe dovuto indicare il pregiudizio che l’ostensione del solo dato della presenza al lavoro avrebbe comportato, potendo oscurare ogni altro riferimento alle ragioni delle eventuali assenze dal lavoro.

Considerando gli interessi in gioco - precisa il Tar - appare certamente prevalente il diritto a conoscere del richiedente, poiché, come testé anticipato, l’amministrazione “nel fornire tale dato generico avrebbe potuto omettere tutte le informazioni che emergevano dai documenti di presenza impattanti con il diritto alla riservatezza del controinteressato, quali per esempio l’astensione dal lavoro per malattia”. Infatti, “la documentazione dalla quale emergono i rilevamenti delle presenze del personale in servizio rientra proprio nell’ambito delle possibilità di controllo sul perseguimento da parte di un dato ente delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo da parte di questo delle risorse pubbliche, finalizzato alla partecipazione al dibattito pubblico”.

Secondo il Tar, risulta fondato anche il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del diniego ricevuto sulla sua istanza, non essendo possibile” ricostruire quel percorso fattuale e giuridico che l’amministrazione avrebbe dovuto fare e la valutazione dalla stessa operata degli interessi in gioco, valutazione che alla stessa compete, a maggior ragione allorquando (come nel caso di specie, ndr) c’è opposizione all’ostensione da parte del controinteressato”.

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