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Venerdì, 19 Giu 2026

Una interessante sentenza del Tar Piemonte (Sez. I, 16 marzo 2017, n.382) fa il punto sul delicato equilibrio da preservare in tema di diritto alla salute, allorché entrano in conflitto tra loro l’interesse di un’azienda alla commercializzazione di un farmaco e quello della Regione al contenimento della spesa sanitaria.

Nel caso in esame, il Tar ha dato ragione all’azienda ricorrente (produttrice di un particolare farmaco brevettato e di comprovata maggiore efficacia terapeutica nella cura del colesterolo), che aveva impugnato una delibera della Giunta regionale del Piemonte, con la quale venivano assegnati ai vertici delle aziende sanitarie piemontesi alcuni “obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi”, collegando ad essi meccanismi premiali.

Alla base dell’impugnazione c’è stato, in particolare, il timore, da parte della ricorrente stessa, che l’effetto del meccanismo premiale e incentivante, oltre che sanzionatorio, insito nelle denunciate previsioni della delibera potesse indurre i medici delle Asl - chiamati a prescrivere uno dei diversi farmaci afferenti alla categoria in cui il farmaco prodotto dalla ricorrente era compreso - ad optare sistematicamente per quello avente il prezzo più basso, così da determinare l’estromissione dal mercato del medicinale prodotto dalla ricorrente medesima, che presentava un prezzo maggiore rispetto agli altri in commercio.

Al riguardo, i giudici hanno rilevato che il provvedimento impugnato di fatto imponeva di prediligere il prodotto al prezzo più basso, ma che la sostituzione di un determinato prodotto con un altro presuppone necessariamente una valutazione di equivalenza terapeutica che la legge espressamente riserva all’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e non alla Regione, sottolineando altresì l’assenza di motivazione e di adeguate basi istruttorie e scientifiche a fondamento della scelta adottata dalla Regione stessa nel senso della ritenuta equivalenza e fungibilità dei diversi principi attivi in questione.

Sempre secondo i giudici, la scelta della Regione lede il principio della libertà prescrittiva del medico, la quale, attraverso il principio incentivante di cui in delibera, viene forzata da atti amministrativi dettati non per ragioni cliniche, ma unicamente per ragioni di “gestione amministrativa della spesa”, mentre un ulteriore profilo di illegittimità della delibera regionale è stato ravvisato anche nella mancata considerazione delle fondamentali esigenze di continuità terapeutica dei pazienti già avviati al trattamento, i quali verrebbero esposti ad un oggettivo rischio per la salute nel caso dovessero passare da una cura stabilizzata ad un’altra nuova e meno efficace.

In conclusione, il Tar ha precisato che se “appare corretto fornire indicazioni di massima che, per ragioni di sostenibilità finanziaria, inducano a privilegiare l’uso del farmaco meno costoso, le stesse non possono essere vincolanti, dovendo rimanere in capo al medico, ove lo ritenga necessario, la possibilità di prescrivere un diverso farmaco, a maggior ragione per i pazienti necessitanti di continuità di cura”.

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