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Venerdì, 06 Mar 2026

La sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n.6665 del 2016, ha stabilito che l’azione disciplinare esercitata per ritorsione costituisce abuso d’ufficio.

Tutto ha avuto origine da una decisione del Giudice per le indagini preliminari (Gip), che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del direttore generale e di quello dell’area tecnica di un’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (Ater), accusati di aver perseguitato un ingegnere, colpendola con rilievi e sanzioni disciplinari, sino a licenziarla, in base a presupposti inesistenti.

L’abuso d’ufficio, a parere del Gip, non poteva essere contestato perché “i rapporti di lavoro con l’Agenzia territoriale sono regolati dal codice civile”, sicché la contestata distorta o mancata applicazione delle norme che li disciplinano non possono essere considerate violazioni di legge o di regolamento idonee a integrare la fattispecie di abuso d’ufficio. Inoltre, quanto al licenziamento senza preavviso, disposto come massima sanzione disciplinare, esso poteva essere attribuito al solo direttore generale, che aveva firmato il foglio di espulsione, dovendosi escludere ogni responsabilità del direttore di area, che si era limitato ad esercitare il suo potere di iniziativa nell’applicazione delle sanzioni.

Contro tale decisione del Gip ha proposto ricorso il Pubblico Ministero ed esso è stato accolto dalla Suprema Corte, per la quale “nel caso sub iudice, la condotta di abuso d’ufficio non riguarda la contestata violazione di norme a disciplina del rapporto di lavoro in seno all’ente pubblico, rapporto avente indubitabilmente natura privatistica, bensì l’esercizio da parte del pubblico ufficiale o dell’esercente del pubblico servizio del potere attribuito all’ufficio di appartenenza in una materia, quale quella disciplinare, che è e resta disciplinata dalla legge”.

Tale potere, continua la Corte, ”deve essere comunque esercitato nei limiti disegnati dalla legge ed eventualmente integrati dalla contrattazione collettiva”, pur rientrando “nell’area di gestione dei rapporti di lavoro sottoposto a contratto collettivo di matrice privatistica ed esprimendosi mediante atti negoziali, e non con provvedimenti amministrativi”. Ne discende che “è certamente suscettibile di integrare la violazione di legge rilevante ai fini dell’art.323 cod. pen. l’inosservanza alle disposizioni fissate in materia di procedimento disciplinare dalla legge (…) allorché il potere disciplinare sia esercitato (…) non in funzione dell’interesse pubblico, ma da motivi pretestuosi e sorretti da un intento ritorsivo”.

Ma, per gli Ermellini di Piazza Cavour, il Gip sbaglia anche nel prosciogliere il direttore di area: secondo i principi generali in tema di concorso di persone nel reato, ci tengono a sottolineare, il contributo concorsuale acquista rilevanza anche quando assume la forma di “un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato”. Di conseguenza, “almeno in linea ipotetica, non può essere escluso che l’imputata, a prescindere dalla mancata apposizione della firma sotto il provvedimento di licenziamento (…) possa comunque avere assicurato il proprio contributo, morale o materiale, anche di natura meramente agevolatrice, al prodursi dell’evento”.

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