Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 26 Apr 2026

cassazione 400Con sentenza n. 22126/2015, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei possibili effetti peggiorativi dei contratti collettivi di lavoro rispetto agli accordi sindacali preesistenti.

Alle parti sociali – scrivono i giudici della Cassazione - è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni - fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva - nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline.

La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'art. 2077 cod. civ., - per la Suprema Corte - va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda.

Le disposizioni dei contratti collettivi - conclude la sentenza in rassegna - si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive anche in senso sfavorevole al lavoratore, con il solo limite dei diritti quesiti, intendendosi per tali solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi di prestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (Sez. Lavoro, Sentenza n. 3982 del 19/02/2014, Rv. 630386).

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

26 aprile 1986: il disastro nucleare di Chernobyl

Quarant’anni fa, in Ucraina, la mattina del 26 aprile 1986 segnò uno spartiacque nella storia...
empty alt

Cosa caratterizza la folle corsa alla spesa militare?

Gli anni Venti del XXI faranno storia, sicuramente. Non tanto per le loro innumerevoli crisi, che...
empty alt

Ricerca: grazie a una molecola, l’immunoterapia potrebbe curare anche i tumori 'freddi'

L'immunoterapia rappresenta una delle rivoluzioni più importanti dell’oncologia moderna perché non...
empty alt

Nella Giornata Mondiale della Terra, celebriamo il silenzio assordante sulla crisi climatica

Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, divenuta un “rito” che non ha nulla a...
empty alt

“Bancarotta idrica globale”, il dramma del 75% della popolazione mondiale

L'interruzione dell'erogazione idrica potabile che abbiamo avuto per quattro giorni in Valpescara...
empty alt

"Nino", opera prima di Pauline Loquès, ricco di sfumature e di sottili trovate narrative

Nino, regia di Pauline Loquès, con Théodore Pellerin (Nino), Jeanne Balibar (La mère de Nino),...
Back To Top