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Lunedì, 19 Gen 2026

di Adriana Spera

Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate senza una preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione vanno retribuite?

Al quesito ha risposto la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5953 del 24 novembre 2012.

Per i giudici di Palazzo Spada, nel rapporto di pubblico impiego, la retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una formale e preventiva autorizzazione allo svolgimento di tali prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’ufficio.

Tale autorizzazione implica la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e rappresenta lo strumento per evitare che, attraverso incontrollate erogazioni di somme di danaro per prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici.

Il principio della indispensabilità della previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario – precisano i giudici - subisce eccezione quando l’attività sia svolta per obbligo d’ufficio (al riguardo si parla di autorizzazione implicita), ma deve pur sempre trattarsi di esigenze indifferibili ed urgenti per le quali, è sempre necessaria una successiva autorizzazione, sia pure ex post.

Il Consiglio di Stato chiarisce anche che “non può comportare il riconoscimento del lavoro straordinario svolto da un pubblico dipendente la circostanza che le prestazioni svolte siano state rese in esecuzione di appositi turni di servizio o tabulati, atteso che atti di tale genere non possono automaticamente valere, anche sotto il ripetuto profilo della compatibilità finanziaria, come provvedimenti autorizzatori allo svolgimento di lavoro oltre l’orario d’obbligo essendo comunque necessaria una formale autorizzazione postuma a sanatoria del responsabile amministrativo dell’ente”.

Infine, la sentenza in rassegna stabilisce che “la P.A. non può essere condannata a pagare il lavoro straordinario prestato da un pubblico dipendente senza autorizzazione neanche a titolo indennitario per l'ingiustificato arricchimento”.

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