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Venerdì, 05 Dic 2025

Terreno di incontro, meglio di scontro, tra le aspirazioni dei dipendenti e le resistenze dell'amministrazione, tradizionalmente poco propensa a riconoscere le pretese che i primi osano vantare nei suoi confronti, la tematica delle "mansioni superiori" potrebbe, da sola, riempire corpose raccolte di pronunce giurisprudenziali, cui fanno da pendant quasi altrettante trattazioni dottrinali.

Dall'Unità nazionale ai giorni nostri, infatti, si può dire che non ci sia stata generazione di pubblici dipendenti che non si sia imbattuta in questa problematica.

Sulla vexata quaestio è intervenuta da ultimo la Corte di cassazione con una recente sentenza della sezione lavoro (n.18149/2012) che merita qui di essere ricordata.

Considerando illegittima l'interpretazione della Corte d'appello di Roma, che aveva negato il diritto al livello superiore a dipendenti che avevano svolto mansioni promiscue in una sola giornata della settimana, la Suprema Corte ha ritenuto che, nonostante il dipendente svolga un incarico promiscuo durante una sola giornata a settimana, egli ha diritto al riconoscimento del livello superiore di cui al Ccnl di categoria.
"La norma - spiegano gli Ermellini - esclude la prevalenza delle mansioni superiori al fine del riconoscimento del livello superiore che deve essere comunque riconosciuto indipendente dalla prevalenza delle corrispondenti mansioni».

In base a questo principio la sezione lavoro della Suprema corte ha ritenuto erroneo il giudizio della Corte della capitale che ha ritenuto illegittimo il riconoscimento del proprio diritto al livello superiore, secondo il Ccnl di categoria, ritenendo che, nonostante le dipendenti abbiamo svolto il lavoro solo in una giornata della settimana, tale attività non configurasse lo svolgimento di mansioni promiscue che danno diritto all'inquadramento al livello superiore, quando, invece, è irrilevante che le lavoratrici abbiano svolto tale attività solo nella giornata di sabato, ossia in quantità nettamente inferiore alle ordinarie mansioni per le quali erano correttamente inquadrate a un livello inferiore.

Ai fini dell'inquadramento nel livello superiore, insomma, rileva la continuità e non la prevalenza nello svolgimento delle mansioni superiori.

Il principio affermato dalla Corte di cassazione assume notevole importanza, sol che si pensi che ancora negli anni novanta del secolo scorso qualche amministrazione, come l'Istat, subordinando la continuità alla prevalenza, di fatto negava il riconoscimento delle mansioni superiori a una parte dei propri dipendenti, anche se fortunatamente la stragrande maggioranza di questi, grazie all'azione - manco a dirlo, solitaria - dell'Usi-Ricerca, riusciva a vedere soddisfatte le proprie legittime aspettative, ma soltanto dopo l'intervento dei giudici.

Anche se può essere una ben magra consolazione, possiamo  ancora una volta ripetere che il tempo è galantuomo, visto che la tesi sostenuta dai legali dell’Usi-Ricerca, quasi vent’anni fa, ora si è finalmente affermata.

Il nostro ordinamento (art.65 R.D. n.12 del 1941), com'è noto, riconosce alla Corte di cassazione la titolarità della funzione nomofilattica, ossia di garantire "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale". L'auspicio è che, data l'autorevolezza dell'organo da cui proviene, la giurisprudenza a venire si conformi alla pronuncia della Suprema Corte.

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