- Dettagli
- di Redazione
Redazione
Con sentenza n. 2446/2013, il Tar del Lazio (Pres. Orciuolo, Est. Bignami) ha annullato la circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella parte in cui stabilisce che l’amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.

