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Lunedì, 19 Gen 2026

Il 1° dicembre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 152, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2020, avente ad oggetto l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Le norme di cui il decreto si compone aumentano gli strumenti legali a disposizione del creditore per perseguire il debitore inadempiente perché sprovvisto di risorse nello stato di residenza ma con conti bancari in altro paese dell’Unione europea.

L’articolo 2 del d.lgs. statuisce che per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto stesso è stato formato.

In base alle disposizioni contenute nell’articolo 3, per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari è competente il presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, mentre se non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, è competente il presidente del Tribunale di Roma.

In base al successivo articolo 4, se la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari viene rigettata in toto o in parte, il creditore può proporre ricorso al Tribunale in composizione collegiale. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato l’impugnato provvedimento.

L’articolo 5 stabilisce che, se la richiesta viene accolta, l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, si esegue, a cura del creditore – secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi – successivamente alla notificazione della stessa o comunicazione al debitore.

Avverso l’ordinanza di sequestro europeo, in base all’articolo 6, il debitore può proporre ricorso innanzi al giudice che ha emesso la medesima ordinanza.

Il successivo articolo 7 prevede che per l’opposizione alla esecuzione dell’ordinanza europea è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede.

Infine, le parti in causa, non possono stare in giudizio in proprio, ma devono essere assistiti dal un legale.

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