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Martedì, 28 Apr 2026

La Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con delibera depositata il 7 maggio scorso, ha dichiarato non conforme alla legge il decreto direttoriale, emanato il 19 febbraio 2018, con il quale il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 19 febbraio 2018, ha conferito - ai sensi dell’art.19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 – un incarico dirigenziale di seconda fascia.

Tale conferimento è avvenuto a seguito della asserita constatazione della non rinvenibilità tra il personale dell’Amministrazione di risorse adeguate allo svolgimento dell’incarico de quo.

Al fine di un’attenta valutazione della legittimità della fattispecie all’esame – si legge nel provvedimento della Corte - il Collegio preliminarmente ricorda che il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dal citato d.lgs. n.165/2001 considera come assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale, che resta la modalità di reclutamento “fisiologica”, coerente con il dettato costituzionale posto a garanzia del migliore andamento dei pubblici uffici (cfr. delibere nn.18/2010 e 5/2011 di questa Sezione).

Da ciò – proseguono i giudici - discende che la scelta di professionalità, anche dei funzionari interni, deve essere effettuata seguendo modalità idonee ad assicurare l’individuazione dei più titolati che possano garantire la migliore gestione della cosa pubblica, attraverso un percorso valutativo di cui deve essere data contezza motivazionale compiuta, per cui è necessario, in primo luogo, effettuare preliminarmente una verifica in ordine alla non rinvenibilità di competenze adeguate all’interno dell’amministrazione.

Nel caso di specie, a giudizio del Ministero dell’ambiente, sarebbero stati sufficienti gli interpelli effettuati nel 2016 e 2017, con riferiti esiti negativi.

Al riguardo, la Corte ritiene di dover, comunque, richiamare quanto già affermato in passato circa la opportunità che la verifica, che è presupposto indefettibile per il ricorso alla provvista di personale esterno, venga effettuata in tempi il più possibile ravvicinati all’avvio della procedura selettiva, affinché sia scongiurato un uso distorto della provvista medesima, consentita per le ragioni sopra esposte solo in via eccezionale.

Osserva, poi, il Collegio che, ad un attento esame del percorso che ha condotto alla scelta effettuata e, in particolare, della sua fase conclusiva, le ragioni per le quali il soggetto prescelto viene ritenuto in grado di meglio assicurare lo svolgimento dell’incarico rispetto agli altri aspiranti non risultano adeguatamente argomentate, né sono ostensive di un percorso valutativo condotto con modalità idonee alla migliore valutazione delle professionalità in competizione.

Infatti, nel verbale di valutazione redatto in esito all’interpello ci si limita a riportare i requisiti previsti nel bando e ad asserire il possesso da parte dell’interessato delle “necessarie capacità ed esperienze professionali in tutte le materie ivi elencate in guisa di meglio garantire, rispetto agli altri candidati, lo svolgimento dell’incarico”.

Ritiene, da ultimo, il Collegio la non piena rispondenza al sistema di provvista dirigenziale disciplinato dal citato d.lgs. n.165/2001, e considera come assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale, che resta la modalità di reclutamento “fisiologica”, coerente con il dettato costituzionale posto a garanzia del migliore andamento dei pubblici uffici, cui il processo di individuazione dell’incaricando deve essere conformato.

Questo, con riferimento particolare ai requisiti richiesti che appaiono non del tutto coerenti con l’incarico da conferire quali la mancata specificazione del tipo di laurea tecnica in grado di garantire la necessaria professionalità e la richiesta esperienza nello “svolgimento di istruttorie tecniche per il rilascio di VIA e VAS in strutture di livello statale” tale da restringere irragionevolmente la platea dei possibili aspiranti.

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